Art. 29 
          (Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda) 
1. Il ritiro di cui all'articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere
fatto con apposita istanza  e  puo'  riguardare  piu'  domande  dello
stesso titolare.  Con  la  stessa  istanza  deve  essere  chiesto  il
rimborso delle tasse di cui all'articolo 229 del Codice. 
2. La facolta' di correzione, di cui all'articolo 172,  comma  2  del
Codice, puo' essere esercitata con una sola richiesta anche quando la
correzione concerne piu' domande di registrazione ovvero di  brevetto
aventi lo stesso titolare, a condizione  che  la  correzione  sia  la
stessa per  ciascuna  domanda  e  che  i  numeri  di  deposito  siano
contenuti nella richiesta. 
3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto puo'  richiedere
la correzione di un errore, imputabile all'Ufficio italiano  brevetti
e marchi, relativo alla registrazione o  al  brevetto  stesso  ovvero
alla relativa pubblicazione Una sola richiesta e' sufficiente  quando
la correzione concerne piu' registrazioni ovvero piu' brevetti aventi
lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa  per
ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o  di
tutti i brevetti siano indicati nella richiesta. 
4. Il provvedimento di rifiuto dell'istanza di ritiro, di rettifica o
di integrazione della domanda di deposito deve contenere  il  termine
per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi. 
 
          Note all'art. 29: 
             - Si riporta il testo  degli  articoli  172  e  229  del
          decreto legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art.  172  (Ritiro,  rettifiche,   integrazioni   della
          domanda). - 1.  Il  richiedente  puo'  sempre  ritirare  la
          domanda durante la  procedura  di  esame  e  nel  caso  dei
          marchi, anche durante la procedura  di  opposizione,  prima
          che l'Ufficio italiano brevetti e marchi  abbia  provveduto
          alla concessione del titolo. 
             2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti
          e marchi abbia provveduto alla  concessione  del  titolo  o
          deciso in merito ad una istanza o  ad  una  opposizione,  o
          comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi  in
          cui sia  stato  interposto  ricorso  abbia  provveduto,  ha
          facolta' di correggere, negli aspetti non  sostanziali,  la
          domanda originariamente depositata o ogni altra istanza  ad
          essa relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per
          invenzione o modello di utilita', di  integrare  anche  con
          nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o
          i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda
          di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i  servizi
          originariamente elencati.». 
             «Art. 229  (Diritti  rimborsabili).  -  1.  In  caso  di
          rigetto della domanda o di rinuncia  alla  medesima,  prima
          che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia
          stato concesso,  sono  rimborsati  i  diritti  versati,  ad
          eccezione del diritto di domanda. Il diritto  previsto  per
          il  deposito  di  opposizione  e'  rimborsato  in  caso  di
          estinzione dell'opposizione ai sensi dell'art.  181,  comma
          1, lettera b). 
             2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero
          delle attivita' produttive. L'autorizzazione viene disposta
          d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono  ad
          una domanda di registrazione o di brevetto  definitivamente
          respinta o ad un ricorso accolto. In ogni  altro  caso,  il
          rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto,
          con  istanza   diretta   al   Ministero   delle   attivita'
          produttive. 
             3. I rimborsi devono essere annotati  nel  registro  dei
          brevetti  e,  ove  si  riferiscano  a  domande  ritirate  o
          respinte, vengono annotati nel registro delle domande.».