Art. 4 
                    (Integrazione delle domande) 
1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui  all'articolo  148,
comma 4 del Codice,  puo'  essere  fatta  dal  richiedente  prima  di
ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di
cui al comma 2 del medesimo articolo 148. 
2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma  5  del  Codice  deve
essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito
della domanda. Detto termine non e' prorogabile per il deposito della
traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di
brevetto per invenzione industriale o modello di  utilita'  nel  qual
caso  il  mancato  deposito  della  traduzione  entro  detto  termine
determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma
7 del Codice. 
3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della  traduzione  si
applica anche quando  la  domanda  contiene,  in  sostituzione  della
descrizione, il riferimento ad una  domanda  anteriore  di  cui  sono
forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui  e'  avvenuto
il deposito ed i dati identificativi del richiedente. 
4. Se la domanda contiene,  in  sostituzione  della  descrizione,  il
riferimento ad una domanda anteriore  depositata  presso  un  ufficio
estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere  presentata  copia
autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione
devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 4: 
             - Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1. 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  173  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 173 (Rilievi). - 1. I rilievi ai quali  dia  luogo
          l'esame  delle  domande  e  delle  istanze  devono   essere
          comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine
          per la risposta non inferiore a  due  mesi  dalla  data  di
          ricezione della comunicazione. 
             2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai  quali  dia
          luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varieta'
          vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione
          di un termine, non superiore a sei mesi, per  la  risposta.
          Nel caso in cui il rilievo riguardi  la  denominazione,  la
          nuova  proposta   e'   corredata   da   una   dichiarazione
          integrativa includente anche la dichiarazione di  cui  alla
          lettera e), del comma 1, dell'art.  165.  L'ufficio  ed  il
          Ministero  delle  politiche   agricole   e   forestali   si
          comunicano reciprocamente  le  osservazioni  ed  i  rilievi
          trasmessi al richiedente e le risposte ricevute. 
             3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del
          mandato, di cui all'art. 201,  il  mancato  adempimento  ai
          rilievi comporta il rigetto delle domande e  delle  istanze
          connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente. 
             4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta
          risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con
          provvedimento, da  notificare  al  titolare  della  domanda
          stessa  o  dell'istanza  con  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento.  Tuttavia,   se   il   rilievo   concerne   la
          rivendicazione di  un  diritto  di  priorita',  la  mancata
          risposta  comporta  esclusivamente  la  perdita   di   tale
          diritto. 
             5. La domanda di privativa per nuova  varieta'  vegetale
          e' rifiutata: 
              a) in caso di mancata risposta ai rilievi  dell'ufficio
          e del Ministero delle politiche agricole  e  forestali  nei
          termini stabiliti; 
              b) in caso di mancata consegna  dei  materiali  per  le
          prove varietali ai sensi dell'art. 165,  comma  1,  lettera
          c), salvo che la mancata consegna sia dipesa  da  causa  di
          forza maggiore; 
              c) in caso di assenza di  uno  dei  requisiti  previsti
          dall'art. 170, comma 1, lettera d). 
             6.  Se  la  domanda  di  privativa  per  nuova  varieta'
          vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il  compenso
          dovuto per i controlli tecnici e'  rimborsato  solo  quando
          non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti. 
             7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o
          una istanza ad essa connessa,  per  motivi  che  non  siano
          stati oggetto di rilievi ai sensi del  comma  1,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi  assegna  al  richiedente  il
          termine di due mesi  per  formulare  osservazioni.  Scaduto
          detto termine, se non sono state presentate osservazioni  o
          l'Ufficio  ritiene  di   non   potere   accogliere   quelle
          presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in  tutto  o
          in parte. 
             8. Per le domande di brevetto  internazionale  l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di  cui
          all'art. 14 del Trattato  di  cooperazione  in  materia  di
          brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
          1978, n.  260,  invita  il  richiedente  ad  effettuare  le
          eventuali correzioni e a depositare i disegni non  acclusi,
          fissando all'uopo un termine  non  superiore  a  mesi  tre,
          ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione
          dell'esemplare  originale  della  domanda   internazionale,
          previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione  del
          Trattato di cooperazione in materia di brevetti.  L'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi  dichiara  che   la   domanda
          s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'art. 14  del
          Trattato di cooperazione in materia di brevetti. 
             9. Qualora la domanda sia  accolta,  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo. 
             10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle
          domande di brevettazione o di registrazione sono conservati
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a  dieci  anni
          dopo  l'estinzione  dei  diritti  corrispondenti.  Dopo  la
          scadenza di  tale  termine  l'Ufficio  puo'  distruggere  i
          fascicoli anche senza il parere dell'Archivio  centrale  di
          Stato, previa acquisizione informatica su  dispositivi  non
          alterabili   degli   originali,   delle   domande,    delle
          descrizioni e dei singoli disegni ad esse allegati.».