Art. 41 
                            (Annotazione) 
1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197,  comma  3  del
Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere: 
a) le indicazioni per individuare il  titolare  del  brevetto  o  del
marchio; 
b) l'elezione del domicilio nello Stato da parte  del  richiedente  o
del suo mandatario per tutte  le  comunicazioni  e  notificazioni  da
farsi a norma del codice della proprieta' industriale; 
c) gli estremi di brevettazione o  di  registrazione  dei  titoli  di
proprieta' industriale oggetto della domanda; 
d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprieta'
industriale, suscettibili di essere annotate. 
2. La domanda di annotazione di rinuncia  totale  o  parziale  ad  un
diritto di proprieta' industriale deve  essere  accompagnata  da  una
dichiarazione in bollo del titolare dello  stesso  avente  natura  di
scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul
Registro ove occorra. 
 
          Note all'art. 41: 
             - Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note alle premesse.