Art. 42 
                        (Riserva di deposito) 
1. I documenti, di cui e' fatta riserva all'atto del deposito  devono
essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma  1
del Codice entro il termine di  due  mesi  dalla  data  del  deposito
stesso. 
2.  Fino  alla  presentazione  della  lettera  d'incarico  la   copia
autentica e' rilasciata solo su richiesta del titolare e  si  applica
l'articolo 173, comma 3 del Codice. 
 
          Note all'art. 42: 
             - Per l'art. 147 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note alle premesse. 
             - Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 4.