Art. 45 
                (Procedure di segretazione militare) 
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1  del  Codice  e'
dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto  al  brevetto
nel territorio dello Stato. 
2. Le domande di cui all'art. 198  comma  1  del  Codice  concernenti
invenzioni di  interesse  per  la  difesa  realizzate  interamente  o
principalmente nel territorio di uno Stato estero parte  dell'Accordo
Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge
26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al
Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente  nel  territorio
di quello Stato,  in  conformita'  alle  disposizioni  internazionali
vigenti. 
3. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  198  del  Codice  non  si
applicano alle  domande  di  brevetto  europeo  divisionali,  di  cui
all'articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo
161 del Codice, se sono passati novanta  giorni  dal  deposito  della
domanda principale. 
4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto  di  una  domanda  debba
essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150  e
154 del Codice, deve  concludersi  entro  il  termine  perentorio  di
novanta giorni dalla data di deposito e, qualora  una  priorita'  sia
stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi  dalla
data di priorita'. 
5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli  149  e  152
del Codice non sia in lingua italiana, il termine di  novanta  giorni
di cui al comma 4 decorre dalla data  di  ricevimento  del  testo  in
lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario
ovvero  dal  ricevimento  di  sufficiente  documentazione  in  lingua
italiana che illustri la domanda, fatta  salva  la  possibilita'  del
Servizio militare  brevetti  di  richiedere  il  deposito  del  testo
integrale. 
6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della  Difesa  puo'
imporre il  vincolo  del  segreto  e  chiedere  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi di non procedere alla  trasmissione  della  domanda
agli uffici internazionali competenti;  l'Ufficio  da'  comunicazione
della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare  l'obbligo
del  segreto.  Decorsi  i  termini,  senza  ulteriori  comunicazioni,
l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti. 
7. L'avente diritto al brevetto puo' depositare  presso  il  Servizio
militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica  di
segretezza  in  conformita'  alle  leggi  nazionali  e  agli  accordi
internazionali  vigenti  e,  in  segu   ito   all'apposizione   della
classifica di segretezza da parte del Ministero  della  Difesa,  puo'
procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito
della  medesima  domanda  classificata  nei  Paesi  con  cui   esista
trattamento di reciprocita'. 
8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 12, 13,  14,
15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice. 
 
          Note all'art. 45: 
             - Per l'art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 7. 
             - Si riporta il testo dell'art. 76 della Convenzione sul
          brevetto europeo: 
             «Art. 76 (Domande divisionali europee). - 1. Una domanda
          divisionale di  brevetto  europeo  deve  essere  depositata
          direttamente  presso   l'Ufficio   europeo   dei   brevetti
          conformemente al regolamento  di  esecuzione.  Puo'  essere
          depositata soltanto per elementi che non si estendono oltre
          il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in
          principio;  nella  misura   in   cui   tale   esigenza   e'
          soddisfatta,  la   domanda   divisionale   e'   considerata
          depositata alla data di deposito della domanda  iniziale  e
          beneficia del suo diritto di priorita'. 
             2. Sono considerati designati nella domanda  divisionale
          di brevetto europeo tutti gli  Stati  contraenti  designati
          nella domanda iniziale  al  momento  del  deposito  di  una
          domanda divisionale.». 
             - Per l'art. 161 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 23. 
             - Si riporta il testo degli articoli 150, 154, 149 e 152
          del decreto legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art.  150  (Trasmissione  della  domanda  di   brevetto
          europeo). - 1.  Le  domande  di  brevetto  europeo  il  cui
          oggetto, ad  avviso  del  servizio  militare  brevetti  del
          Ministero della difesa, e' manifestamente non  suscettibile
          di  essere  vincolato  al  segreto  per  motivi  di  difesa
          militare, sono  trasmesse,  a  cura  dell'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, all'Ufficio  europeo  dei  brevetti  nel
          piu'  breve  termine  possibile  e,  comunque,  entro   sei
          settimane dalla data del loro deposito. 
             2. Nel caso in cui le domande  di  brevetto  europeo  si
          considerano ritirate a norma  dell'art.  77,  paragrafo  5,
          della Convenzione sul  brevetto  europeo,  il  richiedente,
          entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione,
          ha facolta' di chiedere la trasformazione della domanda  in
          domanda di brevetto italiano per invenzione industriale. 
             3. Fatte salve le  disposizioni  a  tutela  del  segreto
          sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese,
          l'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  qualora  non  siano
          ancora trascorsi venti mesi dalla data  di  deposito  o  di
          priorita',   trasmette    copia    della    richiesta    di
          trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali  degli
          altri Stati indicati nella  richiesta  medesima,  allegando
          una  copia  della  domanda  di  brevetto  europeo  prodotta
          dall'istante.». 
             «Art. 154 (Trasmissione della domanda internazionale). -
          1.  L'Ufficio  italiano   brevetti   e   marchi   trasmette
          all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che  viene
          incaricata della ricerca la domanda internazionale entro  i
          termini previsti dalle regole 22 e 23  del  regolamento  di
          esecuzione del  Trattato  di  cooperazione  in  materia  di
          brevetti. 
             2. Se quindici giorni prima della data di  scadenza  del
          termine per la trasmissione dell'esemplare originale  della
          domanda  internazionale,  fissato  dalla  regola   22   del
          regolamento di esecuzione del Trattato di  cooperazione  in
          materia di  brevetti,  e'  pervenuta  dal  Ministero  della
          difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio  ne
          da' comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare
          l'obbligo del segreto. 
             3. Entro novanta giorni dalla data di  comunicazione  di
          cui al comma 2, puo' essere chiesta la trasformazione della
          domanda internazionale in una domanda nazionale che  assume
          la  stessa   data   di   quella   internazionale;   se   la
          trasformazione non viene richiesta, la domanda  si  intende
          ritirata.». 
             «Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto  europeo).
          -  1.  Le  domande  di  brevetto  europeo  possono   essere
          depositate presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi
          secondo  le   modalita'   previste   dal   regolamento   di
          attuazione. 
             2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e
          2. Ai  fini  dell'applicazione  di  tali  disposizioni,  la
          domanda  deve  essere  corredata   da   una   copia   delle
          descrizioni  e  delle  rivendicazioni  redatte  in   lingua
          italiana, nonche' degli eventuali disegni. 
             3.  L'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi   informa
          immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto
          deposito della domanda.». 
             «Art. 152 (Requisiti della domanda internazionale). - 1.
          La  domanda  internazionale  deve  essere   conforme   alle
          disposizioni del Trattato di  cooperazione  in  materia  di
          brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
          1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione. 
             2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198, commi 1
          e 2, la domanda deve essere corredata da  una  copia  della
          descrizione e  delle  rivendicazioni  in  lingua  italiana,
          nonche' degli eventuali disegni. 
             3. La domanda internazionale e  ciascuno  dei  documenti
          allegati, ad eccezione di quelli comprovanti  il  pagamento
          delle tasse, devono essere depositati in un originale e due
          copie.  Le  copie  mancanti  sono  approntate  dall'Ufficio
          italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 198,  commi  12-23,  del
          decreto legislativo n. 30 del 2005: 
             «12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta  segreta
          nel  caso  previsto  dal  comma  6,  dopo  che  sia   stata
          comunicata all'interessato la determinazione di  promuovere
          l'espropriazione con imposizione del segreto. 
             13. L'obbligo del segreto  cessa  qualora  il  Ministero
          della difesa lo consenta. 
             14. La violazione  del  segreto  e'  punita  ai  termini
          dell'art. 262 del codice penale. 
             15. Il Ministero  della  difesa  puo'  chiedere  che  le
          domande  di  brevetto  per  le  invenzioni  industriali  di
          organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete. 
             16.  Qualora,  per  invenzione  interessante  la  difesa
          militare del Paese, il Ministero della difesa  richieda  o,
          nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la
          concessione del brevetto, la procedura relativa si  svolge,
          su domanda dello stesso Ministero,  in  forma  segreta.  In
          tale caso non si effettua alcuna  pubblicazione  e  non  si
          consentono le visioni nel presente codice. 
             17. In caso di esposizioni  da  tenersi  nel  territorio
          dello  Stato,  il  Ministero  della  difesa  ha   facolta',
          mediante propri funzionari od  ufficiali,  di  procedere  a
          particolareggiato  esame  degli  oggetti  e   dei   trovati
          consegnati per l'esposizione che  possano  ritenersi  utili
          alla difesa militare del Paese ed ha facolta'  altresi'  di
          assumere notizie e chiedere  chiarimenti  sugli  oggetti  e
          trovati stessi. 
             18.  Gli  enti  organizzatori  di   esposizioni   devono
          consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali  gli  elenchi
          completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni
          industriali non protette ai sensi del presente codice. 
             19. I funzionari e gli ufficiali  di  cui  al  comma  17
          possono imporre all'ente stesso il divieto  di  esposizione
          degli oggetti utili alla difesa militare del Paese. 
             20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata  con
          avviso di ricevimento, deve dare  notizia  alla  presidenza
          dell'esposizione  e  agli  interessati   del   divieto   di
          esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del  segreto.  La
          presidenza dell'esposizione  deve  conservare  gli  oggetti
          sottoposti al divieto di  esposizione  con  il  vincolo  di
          segreto sulla loro natura. 
             21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto
          dopo che gli  oggetti  siano  stati  esposti,  gli  oggetti
          stessi  devono  essere  subito  ritirati  senza,  peraltro,
          imposizione del vincolo del segreto. 
             22. E' fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  del
          Ministero della difesa, per gli oggetti che si  riferiscono
          ad invenzioni riconosciute utili alla difesa  militare  del
          Paese,  di   procedere   all'espropriazione   dei   diritti
          derivanti dall'invenzione ai  sensi  delle  norme  relative
          all'espropriazione contenute nel presente codice. 
             23.  Qualora  non   sia   rispettato   il   divieto   di
          esposizione, i responsabili dell'abusiva  esposizione  sono
          puniti con la  sanzione  amministrativa  da  25,00  euro  a
          13.000,00 euro.».