Art. 48 
                            (Istruttoria) 
1. Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l'atto di
opposizione l'Ufficio  verifica  la  ricevibilita',  l'ammissibilita'
dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione,
ai sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comma 1, del Codice. 
2. L'atto e' irricevibile, ai sensi dell'articolo 148,  comma  1  del
Codice,   se   l'opponente   risulta   non   identificabile   o   non
raggiungibile. 
3. L'atto e' inammissibile se: 
a) e' stato depositato prima della pubblicazione del  marchio  contro
il quale e' diretto ovvero dopo il decorso del termine  di  tre  mesi
dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 175,  comma  1,  del
Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento; 
b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2,  del
Codice; 
c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12,
comma 1, lettere d) ed e), del Codice, o relativi  alla  mancanza  di
consenso di cui all'articolo 8 del Codice; 
d) l'opponente non e' legittimato a presentare l'opposizione; 
e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario; 
f) e' diretto contro due o piu' domande e, a seguito della  richiesta
dell'Ufficio di  limitare  l'oggetto  dell'opposizione  ad  una  sola
domanda entro il termine perentorio di trenta giorni  dalla  data  di
ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito  o
non replica alla richiesta. 
4.  Se  all'atto  di  opposizione  non  e'  allegata   l'attestazione
dell'avvenuto  pagamento  dei  diritti,  l'opposizione  si  considera
ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice. 
5. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle cause  indicate
ai commi 3 e 4, l'Ufficio, con la comunicazione di  cui  all'articolo
49, comma 1, informa l'opponente che  puo'  presentare  ricorso  alla
Commissione Ricorsi ai sensi dell'articolo 58, comma 1, salvo il caso
di  irricevibilita'  di  cui  al  comma  2,  in   cui   la   relativa
comunicazione  e'   resa   pubblica   tramite   affissione   all'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 35. 
 
          Note all'art. 48:
             - Per l'art. 176 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 46.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  178,  comma 1, del
          decreto legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  178  (Esame  dell'opposizione  e decisioni). - 1.
          Scaduto  il termine di cui all'art. 176, comma 1, l'Ufficio
          italiano  brevetti  e marchi, verificate la ricevibilita' e
          l'ammissibilita'  dell'opposizione  ai sensi degli articoli
          148,  comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di
          scadenza  del  termine  per il pagamento dei diritti di cui
          all'art.  225,  comunica  l'opposizione  al  richiedente la
          registrazione  con  l'avviso,  anche  all'opponente,  della
          facolta'  di  raggiungere un accordo di conciliazione entro
          due  mesi  dalla  data  della comunicazione, prorogabile su
          istanza comune delle parti.».
             - Per l'art. 175 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 20.
             -  Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettere d)
          e e), del decreto legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  12  (Novita').  -  1.  Non  sono  nuovi, ai sensi
          dell'art.  7,  i  segni  che  alla  data del deposito della
          domanda:
             (Omissis);
              d)   siano   identici  ad  un  marchio  gia'  da  altri
          registrato  nello  Stato  o  con  efficacia  nello Stato in
          seguito  a  domanda  depositata  in data anteriore o avente
          effetto  da  data  anteriore  in  forza  di  un  diritto di
          priorita'  o  di  una valida rivendicazione di preesistenza
          per prodotti o servizi identici;
              e)  siano identici o simili ad un marchio gia' da altri
          registrato  nello  Stato  o  con  efficacia nello Stato, in
          seguito  a  domanda  depositata  in data anteriore o avente
          effetto  da  data  anteriore  in  forza  di  un  diritto di
          priorita'  o  di  una valida rivendicazione di preesistenza
          per  prodotti  o  servizi  identici  o  affini,  se a causa
          dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o
          affinita'  fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
          rischio  di confusione per il pubblico, che puo' consistere
          anche in un rischio di associazione fra i due segni; ».
             - Per gli articoli 8 e 176 del decreto legislativo n. 30
          del  2005, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 12
          e 46.