Art. 5 
                          (Irricevibilita') 
1. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua  italiana
e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo
148, comma 5 del Codice, sono irricevibili. 
2.   L'Ufficio   italiano   brevetti   e   marchi,    accertata    la
irricevibilita', la dichiara ai sensi dell'articolo 148  del  Codice,
comma 1 ed  invia  la  comunicazione  al  richiedente  assegnando  il
termine  per  ricorrere  alla  Commissione  dei  ricorsi   ai   sensi
dell'articolo 135, comma 1 del Codice. 
 
          Note all'art. 5: 
             - Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1. 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  135  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 135 (Commissione  dei  ricorsi).  -  1.  Contro  i
          provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e  marchi  che
          respingono totalmente o parzialmente una domanda o  istanza
          che rifiutano la trascrizione  oppure  che  impediscono  il
          riconoscimento di un diritto e negli  altri  casi  previsti
          dal presente codice, e' ammesso ricorso  entro  il  termine
          perentorio di sessanta giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della comunicazione del provvedimento alla Commissione  dei
          ricorsi. 
             2. La  Commissione  dei  ricorsi,  istituita  con  regio
          decreto  29  giugno  1939,  n.  1127,  e'  composta  di  un
          presidente, un presidente aggiunto e di otto membri  scelti
          fra i  magistrati  di  grado  non  inferiore  a  quello  di
          consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
          magistratura, o tra  i  professori  di  materie  giuridiche
          delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. 
             3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute
          dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il
          presidente aggiunto ed  i  membri  della  Commissione  sono
          nominati  con  decreto   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive,  durano  in  carica  due  anni.  L'incarico  e'
          rinnovabile. 
             4. Alla Commissione di cui al  comma  2  possono  essere
          aggregati tecnici scelti dal presidente  tra  i  professori
          delle universita'  e  degli  istituti  superiori  e  tra  i
          consulenti in proprieta' industriale,  iscritti  all'Ordine
          aventi una comprovata esperienza  come  consulenti  tecnici
          d'ufficio,  per  riferire  su  singole  questioni  ad  essa
          sottoposte.   I   tecnici   aggregati   non   hanno    voto
          deliberativo. 
             5. La scelta dei componenti  la  Commissione  anzidetta,
          nonche' dei tecnici,  puo'  cadere  sia  su  funzionari  in
          attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
          categorie di funzionari  entro  le  quali  la  scelta  deve
          essere effettuata. 
             6. La  Commissione  dei  ricorsi  e'  assistita  da  una
          segreteria i cui componenti sono  nominati  con  lo  stesso
          decreto di costituzione della Commissione, o con decreto  a
          parte. I componenti della segreteria debbono essere  scelti
          fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
          il trattamento economico e' quello stabilito dalla  vigente
          normativa legislativa, regolamentare o contrattuale. 
             7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del
          Ministero delle attivita' produttive  nella  materia  della
          proprieta' industriale. Tale funzione viene  esercitata  su
          richiesta del  Ministero  delle  attivita'  produttive.  Le
          sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide
          se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri
          aventi voto deliberativo. 
             8.  I  compensi  per  i  componenti  la  Commissione,  i
          componenti la segreteria della  Commissione  ed  i  tecnici
          aggregati alla Commissione, sono  determinati  con  decreto
          del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.».