Art. 62 
                     (Nomina degli esaminatori) 
1. L'esame fmale del corso di formazione  di  cui  all'articolo  183,
comma  2,  del   Codice,   tende   ad   accertare   la   preparazione
teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura  di
opposizione. La frequenza al corso e'  considerata  assolta  con  una
frequenza pari ai  quattro  quinti  delle  ore  di  lezione.  L'esame
consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione;  2)
una prova orale in merito alla procedura di opposizione.  L'esame  e'
superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi  in
ciascuna prova. 
2. Sono nominati con precedenza i funzionari  che  prestano  servizio
presso l'Ufficio "Opposizione". 
3. A parita' di punteggio, costituisce titolo di precedenza la minore
eta'. 
4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il
numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e
la disponibilita' di idonei ai corsi precedenti. 
5. Gli esaminatori esterni,  nominati  ai  sensi  dell'articolo  183,
comma 3, del Codice, devono dichiarare di non  essere  soggetti  alle
cause d'incompatibilita' previste dall'articolo  205,  comma  1,  del
Codice, o da altre norme  vigenti  in  materia.  Gli  avvocati  ed  i
consulenti a  qualsiasi  titolo,  se  nominati  esaminatori  esterni,
devono astenersi nei casi di  opposizioni  in  cui  vi  e'  conflitto
d'interesse, anche indiretto. 
6. Il  decreto  di  nomina  degli  esaminatori  e'  rinnovabile  alla
scadenza  su  proposta  del   dirigente   responsabile   dell'Ufficio
"Opposizione". 
 
          Note all'art. 62:
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  183  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.   183   (Nomina   degli   esaminatori).  -  1.  Le
          opposizioni  sono  decise  da  funzionari  nominati  per un
          periodo  di due anni con decreto del direttore generale tra
          gli  appartenenti  alla  carriera  direttiva o dirigenziale
          dell'Ufficio  italiano brevetti e marchi e muniti di laurea
          in giurisprudenza.
             2.  La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di
          cui  al  comma  1, rinnovabile e retribuita con compenso da
          stabilirsi   con   decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  e' riservata a coloro che, in possesso dei
          requisiti  di  cui  al comma 1, hanno frequentato con esito
          favorevole  apposito corso di formazione da organizzarsi da
          parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
             3.  Se  il  numero  dei funzionari nominati ai sensi dei
          commi  1  e  2  e' inadeguato in relazione alle opposizioni
          depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti
          fra  il personale del Ministero delle attivita' produttive,
          a  parita'  di  requisiti  e formazione, oppure esperti con
          notoria conoscenza della materia.
             4.  Il  numero  complessivo dei funzionari designati per
          l'esame  delle  opposizioni  non  puo'  superare  le trenta
          unita'.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  205,  comma 1, del
          decreto legislativo n. 30 del 2005:
             «Art. 205 (Incompatibilita'). - 1. L'iscrizione all'albo
          dei   consulenti  in  proprieta'  industriale  abilitati  e
          l'esercizio  della  professione di consulente in proprieta'
          industriale  sono  incompatibili  con  qualsiasi impiego od
          ufficio  pubblico  o  privato  ad eccezione del rapporto di
          impiego  o  di  cariche rivestite presso societa', uffici o
          servizi   specializzati   in   materia,  sia  autonomi  che
          organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attivita'
          di   insegnamento   in   qualsiasi  forma  esercitata;  con
          l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di
          giornalista  professionista,  di  mediatore,  di  agente di
          cambio o di esattore dei tributi.».