Art. 7 
            (Deposito delle domande di brevetto europeo) 
1. Il deposito delle domande di brevetto europeo, di cui all'articolo
149 del Codice, avviene direttamente o tramite un  servizio  postale,
che attesti la ricezione della documentazione, presso  la  Camera  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura  di  Roma,  delegata
allo svolgimento di tale funzione, che provvede a  trasmettere  entro
il  termine  di  cui  all'articolo  1,  comma  1  la   documentazione
all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
2. La Camera di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura  di
Roma determina la data  di  ricezione  ed  il  numero  della  domanda
secondo quanto disposto dalla Convenzione sul brevetto europeo e  dal
relativo regolamento di esecuzione. 
3. Se viene rivendicata la  priorita'  di  una  domanda  di  brevetto
depositata in Italia da oltre novanta  giorni,  non  assoggettata  al
vincolo del segreto, non si  applica  l'articolo  198,  comma  1  del
Codice. 
4.  Il  deposito  delle  domande  di  brevetto  europeo  puo'  essere
effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10  aprile  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  aprile  2006,  n.  98  e  dal
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  24  ottobre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati
nel rispetto del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  "Codice
della digitalizzazione della pubblica amministrazione". 
 
          Note all'art. 7: 
             - Per l'art. 149 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note alle premesse. 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  198  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 198 (Procedure di  segretazione  militare).  -  1.
          Coloro  che  risiedono  nel  territorio  dello  Stato   non
          possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita'
          produttive,  depositare  esclusivamente  presso  uffici  di
          Stati esteri  o  l'Ufficio  brevetti  europeo  o  l'Ufficio
          internazionale    dell'organizzazione    mondiale     della
          proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio  ricevente,
          le loro domande di concessione di brevetto per  invenzione,
          modello di utilita' o di topografia, ne' depositarle presso
          tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni  dalla
          data del deposito in Italia, o da quella  di  presentazione
          dell'istanza  di  autorizzazione.  Il  Ministero   predetto
          provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta
          del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta
          giorni  senza  che  sia  intervenuto  un  provvedimento  di
          rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. 
             2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  la
          violazione delle disposizioni del comma  1  e'  punita  con
          l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la
          violazione e' commessa quando  l'autorizzazione  sia  stata
          negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad  un
          anno. 
             3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  mette  con
          immediatezza a disposizione del servizio militare  brevetti
          del Ministero della  difesa  le  domande  di  brevetto  per
          invenzioni industriali,  per  modelli  di  utilita'  e  per
          topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute. 
             4. Qualora la sezione predetta ritenga  che  le  domande
          riguardino invenzioni  o  modelli  utili  alla  difesa  del
          Paese, anche ufficiali o funzionari estranei  alla  sezione
          stessa espressamente delegati  dal  Ministro  della  difesa
          possono prendere visione, nella  sede  dell'Ufficio,  delle
          descrizioni e dei disegni allegati alle domande. 
             5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e  di
          documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto  notizia
          per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto. 
             6.  Entro  novanta  giorni  successivi  alla  data   del
          deposito delle domande,  il  Ministero  della  difesa  puo'
          chiedere  all'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi   il
          differimento della concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da'
          comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo
          ad osservare l'obbligo del segreto. 
             7. Se, entro otto mesi dalla  data  del  deposito  della
          domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio
          e al  richiedente,  in  quanto  questi  abbia  indicato  il
          proprio  domicilio  nello  Stato,  la  notizia   di   voler
          procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura
          ordinaria per  la  concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale.  Nel  termine  predetto,  il  Ministero  della
          difesa puo' chiedere che sia ulteriormente  differito,  per
          un tempo non superiore a tre anni dalla  data  di  deposito
          della domanda, la  concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale ed ogni pubblicazione  relativa.  In  tal  caso
          l'inventore  o  il  suo  avente   causa   ha   diritto   ad
          un'indennita'  per  la  determinazione   della   quale   si
          applicano le disposizioni in materia di espropriazione. 
             8. Per i modelli di  utilita'  l'ulteriore  differimento
          previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un  tempo  non
          superiore a un anno dalla data di deposito della domanda. 
             9.  A  richiesta  di  Stati  esteri  che  accordino   il
          trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo'
          richiedere, per un tempo anche superiore  a  tre  anni,  il
          differimento della  concessione  del  brevetto  e  di  ogni
          pubblicazione  relativa  all'invenzione  per   domande   di
          brevetto gia' depositate all'estero e  ivi  assoggettate  a
          vincolo di segreto. 
             10. Le indennita' eventuali sono a  carico  dello  Stato
          estero richiedente. 
             11. L'invenzione deve  essere  tenuta  segreta  dopo  la
          comunicazione della richiesta di differimento e  per  tutta
          la durata  del  differimento  stesso,  nonche'  durante  lo
          svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto
          se questo porti l'obbligo del segreto. 
             12. L'invenzione deve essere, altresi',  tenuta  segreta
          nel  caso  previsto  dal  comma  6,  dopo  che  sia   stata
          comunicata all'interessato la determinazione di  promuovere
          l'espropriazione con imposizione del segreto. 
             13. L'obbligo del segreto  cessa  qualora  il  Ministero
          della difesa lo consenta. 
             14. La violazione  del  segreto  e'  punita  ai  termini
          dell'art. 262 del codice penale. 
             15. Il Ministero  della  difesa  puo'  chiedere  che  le
          domande  di  brevetto  per  le  invenzioni  industriali  di
          organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete. 
             16.  Qualora,  per  invenzione  interessante  la  difesa
          militare del Paese, il Ministero della difesa  richieda  o,
          nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la
          concessione del brevetto, la procedura relativa si  svolge,
          su domanda dello stesso Ministero,  in  forma  segreta.  In
          tale caso non si effettua alcuna  pubblicazione  e  non  si
          consentono le visioni nel presente codice. 
             17. In caso di esposizioni  da  tenersi  nel  territorio
          dello  Stato,  il  Ministero  della  difesa  ha   facolta',
          mediante propri funzionari od  ufficiali,  di  procedere  a
          particolareggiato  esame  degli  oggetti  e   dei   trovati
          consegnati per l'esposizione che  possano  ritenersi  utili
          alla difesa militare del Paese ed ha facolta'  altresi'  di
          assumere notizie e chiedere  chiarimenti  sugli  oggetti  e
          trovati stessi. 
             18.  Gli  enti  organizzatori  di   esposizioni   devono
          consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali  gli  elenchi
          completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni
          industriali non protette ai sensi del presente codice. 
             19. I funzionari e gli ufficiali  di  cui  al  comma  17
          possono imporre all'ente stesso il divieto  di  esposizione
          degli oggetti utili alla difesa militare del Paese. 
             20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata  con
          avviso di ricevimento, deve dare  notizia  alla  presidenza
          dell'esposizione  e  agli  interessati   del   divieto   di
          esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del  segreto.  La
          presidenza dell'esposizione  deve  conservare  gli  oggetti
          sottoposti al divieto di  esposizione  con  il  vincolo  di
          segreto sulla loro natura. 
             21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto
          dopo che gli  oggetti  siano  stati  esposti,  gli  oggetti
          stessi  devono  essere  subito  ritirati  senza,  peraltro,
          imposizione del vincolo del segreto. 
             22. E' fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  del
          Ministero della difesa, per gli oggetti che si  riferiscono
          ad invenzioni riconosciute utili alla difesa  militare  del
          Paese,  di   procedere   all'espropriazione   dei   diritti
          derivanti dall'invenzione ai  sensi  delle  norme  relative
          all'espropriazione contenute nel presente codice. 
             23.  Qualora  non   sia   rispettato   il   divieto   di
          esposizione, i responsabili dell'abusiva  esposizione  sono
          puniti con la  sanzione  amministrativa  da  25,00  euro  a
          13.000,00 euro.».