Art. 12 Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese 1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL. 2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilita' e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1. 3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal direttore o da un suo delegato. 4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa. 5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento. 6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilita' e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103: «Art. 50 (Affidamento del servizio di cassa o di tesoreria). - 1. Il servizio di cassa o di tesoreria e' affidato in base ad apposita convenzione, deliberata dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara devono essere specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari. 3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'ente, senza alcun pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle condizioni pattuite. 4. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio. 5. Il tesoriere o cassiere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. 6. L'ente puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'ente con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1. 7. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi. 8. Se l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consente, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria dell'ente ed il tesoriere o cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio anche ai fini di cui all'art. 33, comma 9.». - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.