Art. 12 
 
 
               Riscossione delle entrate, ordinazione 
                       e pagamento delle spese 
 
  1. Ai sensi dell'articolo  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 febbraio 2003, n.  97,  le  entrate  e  le  spese  sono
gestite  con  un  conto  in  tesoreria   unica   tramite   un'impresa
autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni,  mediante  rispettivamente  reversali  di  incasso   e
mandati di pagamento emessi dal CLL. 
  2.  Le  entrate  possono  derivare  da  ordini  di  pagamento   del
competente centro di  responsabilita'  e  da  proventi  e  contributi
diversi di cui all'articolo 1. 
  3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite
del numero del capitolo di entrata del  bilancio,  sono  firmate  dal
direttore o da un suo delegato. 
  4. Le reversali e i  mandati  di  pagamento  sono  corredati  della
documentazione giustificativa rispettivamente  dell'entrata  e  della
spesa. 
  5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio  finanziario  sono
restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il  trasferimento
dal conto della competenza  al  conto  dei  residui  o  per  il  loro
annullamento. 
  6. I  mandati  di  pagamento  sono  firmati  dal  direttore  e  dal
funzionario  amministrativo  preposto  all'ufficio   contabilita'   e
bilancio per il riscontro amministrativo-contabile. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  50  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27  febbraio  2003,  n.  97,
          recante «Regolamento  concernente  l'amministrazione  e  la
          contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
          1975, n. 70», pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103: 
              «Art. 50  (Affidamento  del  servizio  di  cassa  o  di
          tesoreria). - 1. Il servizio di cassa  o  di  tesoreria  e'
          affidato  in  base  ad  apposita  convenzione,   deliberata
          dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
              2. Il servizio e'  aggiudicato  previo  esperimento  di
          apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato  d'oneri
          e nel bando di gara devono essere specificatamente indicati
          i criteri di aggiudicazione e le  reciproche  obbligazioni,
          evitando ogni forma  di  compensazione  atta  a  realizzare
          artificiose riduzioni di valori monetari. 
              3. La convenzione di cui al comma 1 deve  prevedere  le
          modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa
          delle  strutture   periferiche   dell'ente,   senza   alcun
          pregiudizio  per  l'unitarieta'  del   servizio   e   delle
          condizioni pattuite. 
              4. Per eventuali danni causati all'ente affidante  o  a
          terzi, il  tesoriere  o  cassiere  risponde  con  tutte  le
          proprie attivita' e con il proprio patrimonio. 
              5. Il tesoriere o cassiere e' responsabile di  tutti  i
          depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. 
              6. L'ente puo' avvalersi dei conti correnti postali per
          l'espletamento di particolari  servizi.  Unico  traente  e'
          l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma  1,  previa
          emissione di apposita  reversale  da  parte  dell'ente  con
          cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1. 
              7. Le modalita'  per  l'espletamento  del  servizio  di
          cassa  o  di  tesoreria,  devono  essere  coerenti  con  le
          disposizioni sulla tesoreria unica di  cui  alla  legge  29
          ottobre  1984,  n.  720,  e  successive  modificazioni,   e
          relativi decreti attuativi. 
              8. Se l'organizzazione dell'ente  e  del  tesoriere  lo
          consente,  il  servizio  di  tesoreria  viene  gestito  con
          metodologie  ad  evidenze  informatiche  con   collegamento
          diretto  tra  il  servizio  ragioneria  dell'ente   ed   il
          tesoriere o cassiere, al fine di consentire  l'interscambio
          dei dati e della documentazione relativi alla gestione  del
          servizio anche ai fini di cui all'art. 33, comma 9.». 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia», e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.