Art. 13 Fondi di riserva 1. Nel bilancio annuale e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento. 2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 e' utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non puo' superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.