Art. 13 
 
 
                          Fondi di riserva 
 
  1. Nel bilancio annuale e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo
di riserva per le spese impreviste e per le nuove  e  maggiori  spese
che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono
emessi mandati di pagamento. 
  2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma  1
e' utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e  non
puo' superare complessivamente il tre per cento delle spese  correnti
di competenza previste nel bilancio di previsione.