Art. 14 
 
 
            Variazioni al bilancio annuale di previsione 
 
  1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio  dei
revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle  previsioni
di  bilancio  qualora  nel  corso  della  gestione  gli  stanziamenti
risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL  oppure  si
verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni. 
  2. Le  proposte  di  variazione  al  bilancio  di  previsione  sono
deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il  31  ottobre
dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e  trasmesse,
per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attivita'  culturali
ed al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Tali  deliberazioni
divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione  delle
stesse. 
  3. In ogni caso, le spese complessivamente  impegnate  non  possono
superare le entrate complessivamente accertate.