Art. 15 
 
 
                         Scritture contabili 
 
  1. Le scritture finanziarie relative  alla  gestione  del  bilancio
consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia  per  la  competenza
che per i residui, la situazione  degli  accertamenti  di  entrata  e
degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la
situazione delle somme riscosse e  pagate  e  di  quelle  rimaste  da
riscuotere e da pagare. 
  2. Le scritture patrimoniali  devono  consentire  la  dimostrazione
dello stato dei beni di cui all'articolo 18. 
  3. Il  sistema  di  scritture  del  CLL  si  compone  dei  seguenti
registri: 
    a) un partitario delle entrate, contenente per  ciascun  capitolo
lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate,  quelle
riscosse e quelle rimaste da riscuotere; 
    b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo  lo
stanziamento iniziale e le variazioni, le somme  impegnate  e  quelle
rimaste da pagare; 
    c) un partitario dei residui, contenente per ciascun  capitolo  e
per esercizio di provenienza, la consistenza dei  residui  all'inizio
dell'esercizio, le somme riscosse  e  pagate,  le  somme  rimaste  da
riscuotere e da pagare; 
    d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati
emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in
conto residui; 
    e) i registri degli inventari. 
  4. Le scritture contabili di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono
effettuate su registri  numerati  e  vidimati  dal  direttore.  Anche
nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione  di  sistemi  di
elaborazione   automatica   dei   dati    e'    comunque    garantita
l'inalterabilita' dei dati archiviati.