Art. 16 
 
 
                          Conto consuntivo 
 
  1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono  riassunti
e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza  e
di cassa. 
  2. Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui
all'articolo 9. 
  3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti  durante
l'esercizio in ordine al bilancio  di  previsione.  Esso  e'  redatto
secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed  espone
i relativi dati distintamente per  la  competenza  e  per  i  residui
secondo lo schema di  cui  al  regolamento  per  l'amministrazione  e
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,  n.
70  e  successive  modificazioni,  approvato  con  il   decreto   del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 
  4.  Il  conto  economico,  redatto  in  conformita'  al  preventivo
economico  di  cui  all'articolo  10,  offre  la  dimostrazione   dei
risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.  Sono
vietate compensazioni tra componenti positivi e  negativi  del  conto
economico. 
  5. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa  che
evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei  residui  secondo
lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3. 
  6. Il conto  consuntivo,  unitamente  alla  nota  illustrativa,  e'
sottoposto dal direttore all'esame  del  collegio  dei  revisori  dei
conti, che redige apposita relazione, almeno  quindici  giorni  prima
della riunione  fissata  dal  consiglio  di  amministrazione  per  la
deliberazione di competenza. 
  7. Il consiglio di amministrazione  delibera  il  conto  consuntivo
entro il mese  di  aprile  successivo  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario. 
  8. Entro quindici giorni dalla delibera,  il  conto  consuntivo  e'
trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una  copia
dell'estratto  conto  dell'istituto  bancario   tesoriere   ed   alla
deliberazione del consiglio di amministrazione, al  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'approvazione di competenza. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note
          all'art. 9. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
          febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.