Art. 16 Conto consuntivo 1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa. 2. Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 9. 3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso e' redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 4. Il conto economico, redatto in conformita' al preventivo economico di cui all'articolo 10, offre la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico. 5. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3. 6. Il conto consuntivo, unitamente alla nota illustrativa, e' sottoposto dal direttore all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza. 7. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. 8. Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo e' trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di competenza.
Note all'art. 16: - Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.