Art. 17 
 
 
                               Residui 
 
  1.  Le  entrate  accertate  e  non  riscosse   entro   il   termine
dell'esercizio costituiscono residui attivi. 
  2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine  dell'esercizio
costituiscono residui passivi. 
  3.  Annualmente  e'  compilata,  distintamente  per  esercizio   di
provenienza e per capitoli di bilancio,  la  situazione  dei  residui
attivi e  passivi  riferiti  agli  esercizi  anteriori  a  quello  di
competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al
1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle
eliminate perche' non piu' realizzabili, nonche'  quelle  rimaste  da
riscuotere. 
  4. La variazione dei residui attivi  e  passivi  forma  oggetto  di
apposita  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione.   Sulle
variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti  e'  tenuto
ad esprimere il suo parere. 
  5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al  comma  4
sono allegate al conto consuntivo. 
  6.  Costituiscono  economia  le  minori  spese  sostenute  rispetto
all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.