Art. 19 
 
 
                Disciplina del servizio di tesoreria 
 
  1. Il servizio di tesoreria  e'  affidato,  mediante  procedura  ad
evidenza   pubblica,   ad   un'impresa   autorizzata    all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi dell'articolo 50  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e  viene  svolto
secondo le modalita' indicate in  un'apposita  convenzione  approvata
dal consiglio di amministrazione. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1  della  legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo dell'art. 50 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 27 febbraio 2003, n.  97,  si  veda  nelle
          note all'art. 12. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  29
          ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del  sistema  di
          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298: 
              «Art. 1. - Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e
          i provvedimenti  adottati,  nonche'  i  rapporti  giuridici
          sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n.  5,  D.L.  24
          marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153  e  D.L.  25
          luglio 1984, n. 372, con decorrenza  30  agosto  1984,  gli
          istituti e le aziende  di  credito,  tesorieri  o  cassieri
          degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A
          annessa alla presente legge, effettuano, nella qualita'  di
          organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti,
          le operazioni di incasso e  di  pagamento  a  valere  sulle
          contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
          provinciale dello Stato. Le entrate  proprie  dei  predetti
          enti ed organismi,  costituite  da  introiti  tributari  ed
          extratributari, per vendita di beni e servizi, per  canoni,
          sovracanoni e indennizzi, o da altri  introiti  provenienti
          dal settore privato, devono essere versate in  contabilita'
          speciale  fruttifera  presso  le   sezioni   di   tesoreria
          provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese  quelle
          provenienti  da  mutui,  devono  affluire  in  contabilita'
          speciale infruttifera, nella quale devono  altresi'  essere
          versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
          altro proveniente dal bilancio dello Stato.  Le  operazioni
          di  pagamento  sono  addebitate   in   primo   luogo   alla
          contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento  dei
          relativi fondi. 
              Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso
          d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e  sono
          altresi'  disciplinati  le  condizioni,  i  criteri  e   le
          modalita' per l'effettuazione delle  operazioni  e  per  il
          regolamento dei rapporti di  debito  e  di  credito  tra  i
          tesorieri  o  i  cassieri  degli  enti  e  degli  organismi
          pubblici di cui al precedente primo comma e le  sezioni  di
          tesoreria provinciale dello Stato,  con  riferimento  anche
          alle disponibilita' in  numerario  o  in  titoli  esistenti
          presso gli istituti e le aziende di credito alla  fine  del
          mese antecedente alla data di emanazione  dei  decreti  del
          Ministro del tesoro di cui al presente comma. 
              Il tasso  di  interesse  per  le  somme  versate  nelle
          contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma  del
          presente  articolo  deve   essere   fissato   dal   decreto
          ministeriale  in  una  misura  compresa   fra   il   valore
          dell'interesse corrisposto  per  i  depositi  sui  libretti
          postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
          del Tesoro a scadenza trimestrale. 
              Il decreto ministeriale che,  a  norma  del  precedente
          secondo comma, stabilisce le condizioni,  i  criteri  e  le
          modalita' di attuazione  delle  discipline  previste  dalla
          presente  legge  deve  garantire  agli  enti  ed  organismi
          interessati la piena ed immediata disponibilita',  in  ogni
          momento,  delle  somme  di  loro  spettanza   giacenti   in
          tesoreria  nelle   contabilita'   speciali   fruttifere   e
          infruttifere. 
              All'onere   derivante   dalla   corresponsione    degli
          interessi previsti dal precedente primo  comma,  valutabile
          in lire quaranta miliardi per ciascuno degli  anni  1985  e
          1986, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  pluriennale
          1984-86, al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984,  all'uopo
          parzialmente    utilizzando    l'accantonamento    "proroga
          fiscalizzazione dei contributi di  malattia".  Il  Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Fino alla data di emanazione dei decreti  del  Ministro
          del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti
          ed agli organismi pubblici di cui alla  tabella  A  annessa
          alla presente legge si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 40, legge  30  marzo  1981,  n.  119,  modificato
          dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  11  novembre
          1983, n. 638, nonche' dall'art. 35, quattordicesimo  comma,
          della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ,  come  ulteriormente
          modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente
          legge.».