Art. 21 
 
 
                       Attivita' contrattuale 
 
  1. In relazione alle specifiche materie  e  nei  limiti  di  valore
correlativi, l'attivita'  contrattuale  e'  svolta  con  l'osservanza
delle disposizioni emanate in attuazione della normativa  comunitaria
e di quella nazionale vigente in materia. 
  2. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente. 
  3. I contratti  sono  stipulati  dal  direttore  sulla  base  della
deliberazione che  ne  autorizza  la  relativa  spesa  approvata  dal
consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale  rogante  sono
svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.