Art. 4 
 
 
                             Presidente 
 
  1. Il presidente del CLL e' scelto dal Ministro per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  tra  personalita'  in  possesso  di  comprovati
requisiti  di  capacita'  ed  esperienza  in  relazione  ai   compiti
istituzionali del CLL. 
  2. Il presidente ha  la  rappresentanza  del  CLL  nella  cura  dei
rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio
di amministrazione stabilendone l'ordine del  giorno.  Nell'esercizio
delle proprie funzioni, si avvale dell'attivita' di studio e  ricerca
dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7. 
  3. Il Presidente dura in carica tre anni e puo'  essere  confermato
una sola volta.