Art. 4 Presidente 1. Il presidente del CLL e' scelto dal Ministro per i beni e le attivita' culturali tra personalita' in possesso di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL. 2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attivita' di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7. 3. Il Presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta.