Art. 6 Consiglio scientifico 1. Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attivita' e di intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7. 2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attivita' del CLL, individuando le priorita' strategiche. 3. Il Consiglio scientifico e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da: a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalita' di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL; b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL; d) due componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attivita' del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere. 4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL. 5. Il consiglio scientifico e' convocato dal presidente. 6. Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente. 7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.