Art. 6 
 
 
                        Consiglio scientifico 
 
  1.  Il  consiglio  scientifico  svolge  funzione  consultiva  e  di
indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee  di
attivita' e di intervento dell'osservatorio del libro e della lettura
di cui all'articolo 7. 
  2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione
il programma annuale e pluriennale di attivita' del CLL, individuando
le priorita' strategiche. 
  3. Il Consiglio scientifico e' nominato con  decreto  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da: 
    a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalita' di  chiara
fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza  in  relazione
ai compiti istituzionali del CLL; 
    b) due  componenti  designati  rispettivamente  dalla  Conferenza
Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
    c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di
intesa con il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, tra professori universitari o  altre  categorie  di  esperti
nelle materie di competenza del CLL; 
    d) due componenti designati dalle associazioni di categoria  piu'
rappresentative degli editori  e  dei  librai  tra  esperti  di  alta
qualificazione nel campo disciplinare e  tematico  di  attivita'  del
CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere. 
  4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza  diritto
di voto il direttore del CLL. 
  5. Il consiglio scientifico e' convocato dal presidente. 
  6.  Il  consiglio  scientifico  elegge  al  suo  interno  un   vice
presidente. 
  7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni
e possono essere confermati una  sola  volta.  La  partecipazione  al
consiglio  scientifico  non  da'  titolo  a  compensi,   gettoni   di
partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto  salvo  il
rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.