Art. 7 
 
 
               Osservatorio del libro e della lettura 
 
  1. L'osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee
di attivita' e di intervento  elaborate  dal  consiglio  scientifico,
svolge i seguenti compiti: 
    a) studio del livello  e  delle  modalita'  di  diffusione  della
lettura in Italia e proposte di  iniziative  per  l'educazione  e  la
sensibilizzazione alla lettura; 
    b) studio dell'andamento della  produzione  e  delle  vendite  di
prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione  della
produzione editoriale  italiana,  con  particolare  riferimento  alla
produzione contemporanea; 
    c) studio dell'evoluzione dell'offerta libraria  in  Italia,  dei
comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere; 
    d) raccolta e  diffusione  delle  informazioni  sulle  iniziative
comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria
o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle  iniziative  di
formazione professionale promosse in Italia e all'estero; 
    e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti
per  la  riproduzione  delle  opere  conservate  dai  musei  e  dalle
istituzioni culturali; 
    f) implementazione delle politiche inerenti alla  diffusione  del
libro e  della  lettura  con  particolare  riferimento  all'attivita'
svolta dalle  librerie  e  dalle  biblioteche,  anche  attraverso  il
consolidamento  di   quelle   gia'   esistenti   e   l'incentivazione
all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con
particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste. 
  2. L'osservatorio del libro e della lettura e' nominato con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da: 
    a) il direttore del CLL che lo presiede; 
    b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma; 
    c) cinque funzionari del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali designati dal direttore generale per  le  biblioteche,  gli
istituti culturali ed il diritto d'autore; 
    d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria; 
    e) un  rappresentante  designato  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    f)  due  rappresentanti  designati   dall'Associazione   italiana
editori; 
    g) un rappresentante designato dall'ISTAT; 
    h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni; 
    i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali. 
  3. Alle  riunioni  dell'osservatorio  del  libro  e  della  lettura
partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL. 
  4. I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di  cui
al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre
anni e possono essere confermati una sola  volta.  La  partecipazione
all'osservatorio del libro e della lettura non da' titolo a compensi,
gettoni di partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto
salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi  della  normativa
vigente. 
  5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del  libro  e  della
lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.