Art. 8 Collegio dei revisori dei conti 1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, durano in carica tre anni con possibilita' di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarita' amministrativo-contabile.