Art. 8 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto
da tre componenti  effettivi  e  due  supplenti,  di  cui  un  membro
effettivo con funzioni di presidente ed un  supplente  designati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed  un
supplente  designati  dal  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, durano in carica tre anni con  possibilita'
di essere confermati per una sola volta. Ai componenti  del  collegio
dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Il collegio dei revisori dei  conti  effettua  il  controllo  di
regolarita' amministrativo-contabile.