Art. 9 
 
 
            Bilancio di previsione, esercizio finanziario 
 
  1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza e di cassa. 
  2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio  e  termina  il  31
dicembre dello stesso anno; ad esso si  riferiscono  il  bilancio  di
previsione ed il conto consuntivo. 
  3. Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario
decisionale,  dal  preventivo  finanziario  gestionale,  dal   quadro
generale riassuntivo della  gestione  finanziaria  e  dal  preventivo
economico. Costituiscono allegati al bilancio di  previsione  annuale
il bilancio  pluriennale,  la  relazione  programmatica,  la  tabella
dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione
del collegio dei revisori dei conti. 
  4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo
integrale. 
  5. Per ciascun capitolo di  entrata  e  di  spesa  il  bilancio  di
previsione indica: 
    a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  e  passivi  alla
chiusura dell'esercizio precedente; 
    b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e  delle
spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il  bilancio  si
riferisce; 
    c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e  delle
spese  che  si  prevede  di  pagare  nello  stesso  esercizio   senza
distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 
  6.  Nel  bilancio  di  previsione  e'  iscritto  come  prima  posta
dell'entrata  l'ammontare  presunto  dell'avanzo  di  amministrazione
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
  7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio  sulla  base
del programma annuale e delle concrete capacita' operative del CLL. 
  8. Il consiglio di amministrazione,  entro  il  mese  di  settembre
dell'anno che precede quello di riferimento,  delibera  il  programma
annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie. 
  9. Il bilancio di previsione redatto dal  direttore  e'  sottoposto
all'attenzione del collegio dei revisori dei  conti  almeno  quindici
giorni prima della delibera dell'organo collegiale. Il  collegio  dei
revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige  apposita
relazione, proponendone o negandone l'approvazione. 
  10. Il consiglio di  amministrazione,  entro  il  mese  di  ottobre
dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio  di
previsione da inviare, nei  quindici  giorni  successivi,  unitamente
alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti  e
ad una copia della deliberazione del consiglio stesso,  al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza. 
  11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene
prima dell'inizio dell'esercizio  cui  lo  stesso  si  riferisce,  il
Ministero puo' autorizzare, per non oltre quattro  mesi,  l'esercizio
provvisorio sulla base dei dati  del  bilancio  del  precedente  anno
finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
  12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati  sono  redatti
secondo gli schemi di cui  al  regolamento  per  l'amministrazione  e
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,  n.
70,  e  successive  modificazioni,  approvato  con  il  decreto   del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante  «Disposizioni
          sul riordinamento degli enti pubblici  e  del  rapporto  di
          lavoro  del  personale  dipendente»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
          febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.