Art. 9 Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa. 2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. 3. Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti. 4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale. 5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica: a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 6. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacita' operative del CLL. 8. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie. 9. Il bilancio di previsione redatto dal direttore e' sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione. 10. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza. 11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa. 12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Note all'art. 9: - La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.