Art. 17 
 
 
               Risorse, regime tributario e indennita' 
 
  1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge
18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal  presente
articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita'
del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse
affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero,
ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b),  del  decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, e dei commi  3  e  4  dell'articolo  7  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n.
127. 
  2.  Tutti  gli  atti,  documenti  e   provvedimenti   relativi   al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta  di  bollo  e  da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
  3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di  registro  entro
il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti  l'imposta  e'  dovuta
per la parte eccedente. 
  4.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma   2,   sono
determinati: 
    a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti; 
    b) i criteri per l'approvazione delle  tabelle  delle  indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
    c)  le  maggiorazioni  massime  delle  indennita'   dovute,   non
superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi  di  successo  della
mediazione; 
    d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle  ipotesi  in
cui  la  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1. 
  5. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,  all'organismo  non  e'
dovuta alcuna indennita' dalla parte che si  trova  nelle  condizioni
per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A  tale  fine
la  parte  e'  tenuta  a  depositare  presso   l'organismo   apposita
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui
sottoscrizione  puo'  essere  autenticata  dal  medesimo   mediatore,
nonche' a produrre, a pena di  inammissibilita',  se  l'organismo  lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato. 
  6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei
risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la  determinazione,
con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,  delle  indennita'
spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il  costo
dell'attivita'  prestata  a  favore  dei  soggetti   aventi   diritto
all'esonero. 
  7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato  ogni  tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto  Nazionale
di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
  8. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni  dei
commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e  7,018
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2011,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del  «Fondo  unico
giustizia»  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,   lettera   b)   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  che,  a  tale
fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui  ai  commi  2  e  3  ed  in  caso  si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al  comma  8,
resta  acquisito  all'entrata  l'ulteriore   importo   necessario   a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere  sulla
stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  60  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione  e
          di conciliazione delle controversie civili e  commerciali).
          - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in  materia  di  mediazione  e  di
          conciliazione in ambito civile e commerciale. 
              2. La riforma  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa  comunitaria  e  in
          conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
          3,  realizza  il  necessario  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni vigenti. I decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 1  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai  fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, che sono resi entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          i decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) prevedere  che  la  mediazione,  finalizzata  alla
          conciliazione, abbia per oggetto  controversie  su  diritti
          disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; 
                b)  prevedere  che  la  mediazione  sia   svolta   da
          organismi   professionali   e   indipendenti,   stabilmente
          destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; 
                c) disciplinare la  mediazione,  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
          n. 5, e in ogni caso attraverso  l'istituzione,  presso  il
          Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, di  un  Registro  degli  organismi  di
          conciliazione, di seguito denominato  «Registro»,  vigilati
          dal medesimo Ministero, fermo  restando  il  diritto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          che hanno costituito organismi di  conciliazione  ai  sensi
          dell'art. 2 della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  ad
          ottenere  l'iscrizione  di  tali  organismi  nel   medesimo
          Registro; 
                d) prevedere che i  requisiti  per  l'iscrizione  nel
          Registro e per la sua  conservazione  siano  stabiliti  con
          decreto del Ministro della giustizia; 
                e) prevedere la possibilita', per  i  consigli  degli
          ordini degli avvocati, di istituire,  presso  i  tribunali,
          organismi di conciliazione che, per il loro  funzionamento,
          si avvalgono del personale degli stessi consigli; 
                f)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto  nel
          Registro; 
                g) prevedere,  per  le  controversie  in  particolari
          materie,   la   facolta'   di   istituire   organismi    di
          conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; 
                h) prevedere che gli organismi  di  conciliazione  di
          cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; 
                i)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          iscritti nel  Registro  possano  svolgere  il  servizio  di
          mediazione anche attraverso procedure telematiche; 
                l)  per  le  controversie  in  particolari   materie,
          prevedere la facolta'  del  conciliatore  di  avvalersi  di
          esperti, iscritti nell'albo dei  consulenti  e  dei  periti
          presso i  tribunali,  i  cui  compensi  sono  previsti  dai
          decreti legislativi attuativi della delega di cui al  comma
          1  anche  con  riferimento  a  quelli  stabiliti   per   le
          consulenze e per le perizie giudiziali; 
                m)  prevedere  che   le   indennita'   spettanti   ai
          conciliatori,  da  porre  a  carico  delle   parti,   siano
          stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
          per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
          le parti; 
                n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare  il
          cliente,  prima  dell'instaurazione  del  giudizio,   della
          possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
          nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; 
                o)  prevedere,  a  favore  delle  parti,   forme   di
          agevolazione  di   carattere   fiscale,   assicurando,   al
          contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli  introiti
          derivanti  al  Ministero  della  giustizia,   a   decorrere
          dall'anno   precedente   l'introduzione   della   norma   e
          successivamente  con  cadenza  annuale,  dal  Fondo   unico
          giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181; 
                p) prevedere, nei casi in cui  il  provvedimento  che
          chiude il processo  corrisponda  interamente  al  contenuto
          dell'accordo  proposto   in   sede   di   procedimento   di
          conciliazione,  che   il   giudice   possa   escludere   la
          ripetizione delle spese  sostenute  dal  vincitore  che  ha
          rifiutato l'accordo  successivamente  alla  proposta  dello
          stesso, condannandolo altresi', e nella stessa  misura,  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  dal  soccombente,  salvo
          quanto previsto dagli  articoli  92  e  96  del  codice  di
          procedura civile,  e,  inoltre,  che  possa  condannare  il
          vincitore al pagamento di un'ulteriore somma  a  titolo  di
          contributo unificato ai sensi dell'art. 9 del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
                q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
          possa avere una durata eccedente i quattro mesi; 
                r) prevedere, nel rispetto del  codice  deontologico,
          un  regime  di  incompatibilita'  tale  da   garantire   la
          neutralita',   l'indipendenza   e    l'imparzialita'    del
          conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; 
                s) prevedere che il verbale  di  conciliazione  abbia
          efficacia  esecutiva  per  l'espropriazione  forzata,   per
          l'esecuzione in forma specifica e  costituisca  titolo  per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto
          legge 16 settembre 2008,  n.  143  (Interventi  urgenti  in
          materia   di   funzionalita'   del   sistema   giudiziario)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181: 
              «Art. 2 (Fondo unico giustizia). 
              1 - 6 (Omissis); 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
                a) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'art. 18,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
                b) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
                c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis - 10 (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7,  commi  3  e  4  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
          luglio 2009, n 127 (Regolamento di attuazione dell'art. 61,
          comma 23, del decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n.  133  del  2008,  nonche'
          dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  n.  181  del   2008,   e
          successive modificazioni, in  materia  di  Fondo  unico  di
          giustizia.): 
              «Art. 7 (Destinazioni al Ministero  dell'interno  e  al
          Ministero della giustizia). 
              1-2 (Omissis); 
              3. Con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 1  sono  altresi'  determinate  le
          quote del Fondo unico giustizia da destinare  al  Ministero
          della giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera  b),
          della legge n. 181 del 2008, per la  conseguente  immediata
          riassegnazione, da effettuarsi  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le
          esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi dell'amministrazione di cui all'art. 1, comma 1304,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Il Ministro della giustizia, con propri  decreti  da
          comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite
          l'Ufficio centrale del bilancio,  nonche'  alle  competenti
          Commissioni parlamentari e alla Corte dei  conti,  provvede
          alla ripartizione delle somme confluite nel fondo  previsto
          dalla legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  tra  le  unita'
          previsionali di base  interessate  del  medesimo  stato  di
          previsione, secondo le utilizzazioni  di  cui  all'art.  2,
          comma 7, lettera b), della  legge  n.  181  del  2008,  con
          particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento
          degli uffici giudiziari. 
              5 - (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  76,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia. (Testo A): 
              «Art. 76  (Condizioni  per  l'ammissione).  -  1.  Puo'
          essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito
          imponibile ai  fini  dell'imposta  personale  sul  reddito,
          risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a  euro
          10.628,16. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
          convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
          costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel  medesimo
          periodo  da  ogni  componente  della   famiglia,   compreso
          l'istante. 
              3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,
          si tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  o
          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          ovvero ad imposta sostitutiva. 
              4. Si tiene conto del  solo  reddito  personale  quando
          sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
          nei processi in cui gli interessi del richiedente  sono  in
          conflitto con  quelli  degli  altri  componenti  il  nucleo
          familiare con lui conviventi. 
              4-bis. Per i  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza
          definitiva per i reati di cui  agli  articoli  416-bis  del
          codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
          e 74, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
          per i reati commessi avvalendosi delle condizioni  previste
          dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito  si
          ritiene superiore ai limiti previsti. 
              4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
          609-bis, 609-quater e 609-octies  del  codice  penale  puo'
          essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai  limiti  di
          reddito previsti dal presente decreto.».