Art. 9 
 
 
                       Dovere di riservatezza 
 
  1.  Chiunque  presta  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio
nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di  mediazione
e' tenuto all'obbligo di  riservatezza  rispetto  alle  dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 
  2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle  informazioni  acquisite
nel corso delle  sessioni  separate  e  salvo  consenso  della  parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'
altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.