(parte 2)
(continuazione)
 
              4.5. Regola 17 
              Tutti  i  dispositivi  fabbricati  utilizzando  tessuti
          animali o loro derivati resi non vitali  appartengono  alla
          classe III a meno che detti dispositivi non siano destinati
          a entrare in contatto solo con pelle intatta. 
              5. Regola 18 
              In deroga alle  altre  regole,  le  sacche  per  sangue
          rientrano nella classe IIb. 
              6. Regola 19 
              In  deroga  alle  altre  regole,  le  protesi  mammarie
          rientrano nella classe III». 
              - Il testo dell'allegato X, del decreto legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Allegato X - VALUTAZIONE CLINICA.  -  1.  Disposizioni
          generali. 
              1.1. La conferma del rispetto  dei  requisiti  relativi
          alle caratteristiche  e  alle  prestazioni  specificate  ai
          punti 1 e  3  dell'allegato  I  in  condizioni  normali  di
          utilizzazione del dispositivo, nonche' la valutazione degli
          effetti  collaterali  e  dell'accettabilita'  del  rapporto
          rischi/benefici di cui al punto 6  dell'allegato  I  devono
          basarsi,  in  linea  di  principio,  su  dati  clinici.  La
          valutazione   di   tali   dati,   di   seguito   denominata
          "valutazione clinica", che tiene conto ‑ ove  necessario  ‑
          delle eventuali norme armonizzate pertinenti, deve  seguire
          una procedura definita e metodologicamente  valida  fondata
          alternativamente su: 
              1.1.1. un'analisi critica della letteratura scientifica
          pertinente   attualmente   disponibile   sui   temi   della
          sicurezza,  delle  prestazioni,  delle  caratteristiche  di
          progettazione e della destinazione  d'uso  del  dispositivo
          qualora: 
              sia dimostrata  l'equivalenza  tra  il  dispositivo  in
          esame e il dispositivo cui si riferiscono i dati e 
              i  dati  dimostrino  adeguatamente  la  conformita'  ai
          requisiti essenziali pertinenti; 
              1.1.2. un'analisi critica di tutte le indagini cliniche
          condotte; 
              1.1.3. un'analisi critica dei dati clinici combinati di
          cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2. 
              1.1-bis.  Per  i  dispositivi  impiantabili  e  per   i
          dispositivi appartenenti alla classe III  vengono  condotte
          indagini  cliniche,   salvo   che   non   sia   debitamente
          giustificato fondarsi sui dati clinici esistenti. 
              1.1-ter. La valutazione clinica  e  il  relativo  esito
          sono documentati. La documentazione tecnica del dispositivo
          contiene  tali  documenti  e/o   i   relativi   riferimenti
          completi. 
              1.1-quater.  La  valutazione  clinica  e  la   relativa
          documentazione  sono  attivamente   aggiornati   con   dati
          derivanti  dalla  sorveglianza  post-vendita.  Ove  non  si
          consideri  necessario  il  follow-up  clinico  post-vendita
          nell'ambito  del   piano   di   sorveglianza   post-vendita
          applicato al dispositivo, tale conclusione  va  debitamente
          giustificata e documentata. 
              1.1-quinquies. Qualora  non  si  ritenga  opportuna  la
          dimostrazione della conformita' ai requisiti essenziali  in
          base   ai   dati   clinici,   occorre   fornire   un'idonea
          giustificazione di tale esclusione  in  base  ai  risultati
          della gestione  del  rischio,  tenendo  conto  anche  della
          specificita'  dell'interazione  tra  il  dispositivo  e  il
          corpo,  delle   prestazioni   cliniche   attese   e   delle
          affermazioni  del  fabbricante.  Va   debitamente   provata
          l'adeguatezza  della  dimostrazione  della  conformita'  ai
          requisiti essenziali che si fondi  solo  sulla  valutazione
          delle prestazioni, sulle prove al banco e sulla valutazione
          preclinica. 
              1.2.  Tutti   i   dati   devono   rimanere   riservati,
          conformemente al disposto dell'art. 20. 
              2. Indagini cliniche. 
              2.1. Obiettivi. 
              Le indagini cliniche perseguono gli obiettivi seguenti: 
              verificare che in condizioni normali  di  utilizzazione
          le prestazioni del  dispositivo  siano  conformi  a  quelle
          specificate al punto 3 dell'allegato I, e 
              stabilire    gli    eventuali    effetti    collaterali
          indesiderati  in  condizioni  normali  di  utilizzazione  e
          valutare se questi ultimi rappresentano un rischio rispetto
          alle prestazioni assegnate al dispositivo. 
              2.2. CONSIDERAZIONI DI ORDINE ETICO. 
              Le indagini cliniche devono essere  svolte  secondo  la
          dichiarazione di Helsinki, adottata nel 1964  in  occasione
          della 18^ Assemblea medica  mondiale  svoltasi  a  Helsinki
          (Finlandia),  come  modificata  da  ultimo   dall'Assemblea
          medica mondiale. E' assolutamente indispensabile che  tutte
          le disposizioni  riguardanti  la  protezione  della  salute
          umana siano attuate nello spirito  della  dichiarazione  di
          Helsinki. Cio' vale per ogni fase delle indagini  cliniche,
          dalla  prima   riflessione   sulla   necessita'   e   sulla
          giustificazione dello studio fino alla pubblicazione finale
          dei risultati. 
              2.3. Metodi. 
              2.3.1. Le indagini cliniche debbono  svolgersi  secondo
          un opportuno piano di prova corrispondente allo stato delle
          conoscenze scientifiche e tecniche e definito in modo  tale
          da confermare o respingere le affermazioni del  fabbricante
          riguardanti il dispositivo; dette indagini  comprendono  un
          numero  di  osservazioni  sufficienti  per   garantire   la
          validita' scientifica delle conclusioni. 
              2.3.2.  Le  procedure  utilizzate  per  realizzare   le
          indagini sono adeguate al dispositivo all'esame. 
              2.3.3. Le indagini cliniche sono svolte  in  condizioni
          simili  alle  condizioni  normali  di   utilizzazione   del
          dispositivo. 
              2.3.4. Devono essere esaminate tutte le caratteristiche
          pertinenti comprese quelle  riguardanti  la  sicurezza,  le
          prestazioni del dispositivo e gli effetti sul paziente. 
              2.3.5. Tutti gli eventi  avversi  gravi  devono  essere
          registrati integralmente  e  immediatamente  comunicati  al
          Ministero  della  salute  e  a  tutte  le  altre  autorita'
          competenti degli Stati membri in cui e' condotta l'indagine
          clinica. 
              2.3.6. Le indagini sono svolte sotto la responsabilita'
          di un medico specialista o di un'altra persona in  possesso
          delle necessarie qualifiche e debitamente autorizzata in un
          ambiente adeguato.  Il  medico  specialista  o  la  persona
          debitamente  autorizzata  ha  accesso  ai  dati  tecnici  e
          clinici riguardanti il dispositivo. 
              2.3.7.  La  relazione  scritta,  firmata   dal   medico
          specialista  o  dalla  persona   debitamente   autorizzata,
          presenta una valutazione critica di tutti i  dati  ottenuti
          nel corso delle indagini cliniche.».