Art. 11 
 
 
                 Compiti della societa' di gestione 
 
  1. La societa' di gestione: 
    a) predispone le strutture, fornisce  i  servizi  del  mercato  e
determina i corrispettivi ad essa dovuti; 
    b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento  del
mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci  per
la verifica del rispetto del regolamento; 
    c) adotta le disposizioni e gli  atti  necessari  a  prevenire  e
identificare abusi di informazioni privilegiate e  manipolazioni  del
mercato; 
    d)  dispone  l'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione  dei
titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni; 
    e) comunica al Ministero, alla Banca d'Italia e  alla  Consob  le
violazioni del regolamento  del  mercato,  segnalando  le  iniziative
assunte; 
    f) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni  e
dei documenti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 65  del
TUF, in quanto compatibili. 
  2. La societa' di gestione provvede  agli  altri  compiti  ad  essa
eventualmente affidati dalla Banca d'Italia e dalla Consob. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il  riferimento  all'art.  65,  del  gia'  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  vedasi  nota
          alle premesse.