Art. 11 Compiti della societa' di gestione 1. La societa' di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per la verifica del rispetto del regolamento; c) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato; d) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni; e) comunica al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; f) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 65 del TUF, in quanto compatibili. 2. La societa' di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Note all'art. 11: - Per il riferimento all'art. 65, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.