Art. 12 Ammissione, sospensione ed esclusione di titoli ed operatori 1. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato: a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma 1-ter, lettera a) del TUF; b) non si applica l'articolo 64, comma 1, lettera c) del TUF. 2. Le societa' di gestione, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato, possono sospendere o escludere dalle negoziazioni i titoli, i contratti e gli operatori che non rispettano le regole del mercato. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le societa' di gestione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob: a) le decisioni di ammissione alle negoziazioni degli operatori e dei titoli; b) le decisioni di sospensione e di esclusione di titoli ed operatori dalle negoziazioni. 4. La Banca d'Italia puo' chiedere alle societa' di gestione la sospensione o l'esclusione di un titolo o di un operatore dalle negoziazioni. Le decisioni di sospensione o di esclusione di un titolo sono comunicate alla Consob ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 64, comma 1-quater, lettera b), del TUF. 5. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Banca d'Italia richiede la sospensione o l'esclusione di un titolo dalle negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato nel caso in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri. A tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni di sospensione o di esclusione di titoli negoziati in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato assunte dalle autorita' competenti degli altri Stati membri. 6. Le societa' di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche tramite il proprio sito internet, le decisioni relative ai titoli assunte ai sensi del comma 2.
Note all'art. 12: - Per il riferimento agli articoli 62, comma 1-ter, lettera a), 64, comma 1, lettera c) e 64, comma 1-quater, lettera b) del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedasi note alle premesse.