Art. 12 
 
 
                Ammissione, sospensione ed esclusione 
                       di titoli ed operatori 
 
  1. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato: 
    a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma
1-ter, lettera a) del TUF; 
    b) non si applica l'articolo 64, comma 1, lettera c) del TUF. 
  2.  Le  societa'  di  gestione,  al  fine  di  assicurare  il  buon
funzionamento del  mercato,  possono  sospendere  o  escludere  dalle
negoziazioni i titoli, i contratti e gli operatori che non rispettano
le regole del mercato. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le societa' di  gestione
comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob: 
    a) le decisioni di ammissione alle negoziazioni degli operatori e
dei titoli; 
    b) le decisioni di sospensione  e  di  esclusione  di  titoli  ed
operatori dalle negoziazioni. 
  4. La Banca d'Italia puo' chiedere alle  societa'  di  gestione  la
sospensione o l'esclusione di un  titolo  o  di  un  operatore  dalle
negoziazioni. Le decisioni di  sospensione  o  di  esclusione  di  un
titolo sono comunicate alla Consob ai fini degli adempimenti  di  cui
all'articolo 64, comma 1-quater, lettera b), del TUF. 
  5. Salvo quando cio'  possa  causare  danni  agli  interessi  degli
investitori  o  all'ordinato  funzionamento  del  mercato,  la  Banca
d'Italia richiede la sospensione o l'esclusione di  un  titolo  dalle
negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso  di  titoli  di
Stato nel caso in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di
provvedimento di sospensione  o  esclusione  da  parte  di  autorita'
competenti di altri Stati membri. A tal fine, la  Consob  informa  la
Banca d'Italia delle decisioni di  sospensione  o  di  esclusione  di
titoli negoziati in un mercato regolamentato all'ingrosso  di  titoli
di Stato assunte dalle autorita' competenti degli altri Stati membri. 
  6. Le societa' di gestione rendono pubbliche senza  indugio,  anche
tramite il proprio sito internet, le  decisioni  relative  ai  titoli
assunte ai sensi del comma 2. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il riferimento agli  articoli  62,  comma  1-ter,
          lettera a), 64, comma 1, lettera c) e 64,  comma  1-quater,
          lettera b) del gia' citato decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58, vedasi note alle premesse.