Art. 13 
 
 
                       Accesso degli operatori 
 
  1. Il regolamento del mercato disciplina l'accesso degli  operatori
al mercato regolamentato all'ingrosso  di  titoli  di  Stato  secondo
regole  trasparenti,  non  discriminatorie  e   basate   su   criteri
oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta  o  remota
al mercato regolamentato. Si applica l'articolo 62, comma 3, del TUF. 
  2. Le imprese di investimento  e  le  banche  extracomunitarie  non
autorizzate all'esercizio in Italia del servizio di cui  all'articolo
1, comma 5, lettera a) possono  accedere  ai  mercati  regolamentati,
tenuto conto delle regole adottate dalle societa' di  gestione,  alle
condizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del TUF. 
  3. Le societa' di  gestione  comunicano  alla  Banca  d'Italia,  in
occasione dell'avvio  dell'operativita'  del  mercato  regolamentato,
l'elenco  degli  operatori  ammessi  alle  negoziazioni  nei  mercati
regolamentati  e  provvedono  al  suo  tempestivo  aggiornamento.  Le
societa' di  gestione  comunicano  altresi'  annualmente  alla  Banca
d'Italia  e  alla  Consob,  in  occasione  della  trasmissione  della
documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell'elenco degli
operatori  ammessi  alle  negoziazioni  nei   mercati   regolamentati
gestiti. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il riferimento agli articoli 62,  comma  3  e  1,
          comma 5), lettera a) del gia' citato decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58  vedasi  nota  alle  premesse  e  nota
          all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2,  del  gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art.  25  (Attivita'  di  negoziazione   nei   mercati
          regolamentati).  -  "  2.  Possono  accedere   ai   mercati
          regolamentati, tenuto conto  delle  regole  adottate  dalla
          societa' di  gestione  ai  sensi  dell'art.  62,  comma  2,
          soggetti diversi da quelli di cui al comma 1  del  presente
          articolo alle seguenti condizioni: 
                a)  soddisfano  i   requisiti   di   onorabilita'   e
          professionalita'; 
                b) dispongono di un livello sufficiente di competenza
          e capacita' di negoziazione; 
                c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; 
                d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che
          devono svolgere."».