Art. 13 Accesso degli operatori 1. Il regolamento del mercato disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato. Si applica l'articolo 62, comma 3, del TUF. 2. Le imprese di investimento e le banche extracomunitarie non autorizzate all'esercizio in Italia del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalle societa' di gestione, alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del TUF. 3. Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia, in occasione dell'avvio dell'operativita' del mercato regolamentato, l'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e provvedono al suo tempestivo aggiornamento. Le societa' di gestione comunicano altresi' annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati gestiti.
Note all'art. 13: - Per il riferimento agli articoli 62, comma 3 e 1, comma 5), lettera a) del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse e nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati). - " 2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni: a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita'; b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione; c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere."».