Art. 14 Estensione dell'operativita' dei mercati in altri Stati membri 1. Le societa' di gestione che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca d'Italia lo Stato membro in cui intendono predisporre tali dispositivi. 2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui la societa' di gestione intende predisporre tali dispositivi e alla Consob. 3. Su richiesta dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli l'identita' dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.