Art. 14 
 
 
              Estensione dell'operativita' dei mercati 
                        in altri Stati membri 
 
  1. Le societa' di gestione che intendano predisporre  in  un  altro
Stato membro dispositivi appropriati per facilitare  l'accesso  e  la
negoziazione nei  mercati  da  esse  gestiti  comunicano  alla  Banca
d'Italia  lo  Stato  membro  in  cui   intendono   predisporre   tali
dispositivi. 
  2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese,  detta  informazione
allo Stato membro in cui la societa' di gestione intende  predisporre
tali dispositivi e alla Consob. 
  3.  Su  richiesta  dell'autorita'  competente  dello  Stato  membro
ospitante,  la  Banca  d'Italia   comunica   in   tempi   ragionevoli
l'identita' dei membri o dei partecipanti del  mercato  regolamentato
stabiliti in tale Stato membro.