Art. 15 
 
 
              Designazione dei sistemi di compensazione 
         e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati 
 
  1. Le societa'  di  gestione  comunicano  alla  Banca  d'Italia  le
designazioni che i partecipanti al mercato  intendono  sottoporre  al
riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma  2,
del TUF. 
  2. Le societa' di gestione trasmettono  senza  indugio  alla  Banca
d'Italia le informazioni che consentono all'autorita'  di  effettuare
le  valutazioni  di  cui  all'articolo  70-bis  del  TUF.   Trascorsi
quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle  informazioni  da
parte della Banca d'Italia senza  che  la  stessa  abbia  manifestato
osservazioni, la condizione di  cui  all'articolo  70-bis,  comma  2,
lettera b), del TUF  e'  da  ritenersi  rispettata  per  le  inerenti
designazioni. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2,  lettera
          b) e 70-bis del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.