Art. 15 Designazione dei sistemi di compensazione e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati 1. Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF. 2. Le societa' di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorita' di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b), del TUF e' da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.
Note all'art. 15: - Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2, lettera b) e 70-bis del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.