Art. 16 
 
 
Accordi fra societa' di gestione e sistemi di garanzia, compensazione
               e liquidazione di un altro Stato membro 
 
  1. Le societa' di gestione comunicano alla Banca  d'Italia  e  alla
Consob i progetti di accordo con le societa' che  gestiscono  sistemi
di controparte centrale, di compensazione  e  liquidazione  di  altri
Stati membri al fine della garanzia, compensazione e  regolamento  di
alcune o tutte le operazioni concluse  dai  partecipanti  al  mercato
regolamentato. La comunicazione, da effettuare quarantacinque  giorni
prima dell'avvio dell'operativita' dell'accordo, fornisce le seguenti
informazioni: 
    a) i termini ed i contenuti dell'accordo; 
    b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra  i  sistemi  di
garanzia, compensazione e liquidazione  ed  il  sistema  del  mercato
regolamentato; 
    c) le condizioni tecniche individuate per garantire  l'efficiente
regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. 
  2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1, le societa' di
gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob  la  cessazione
dell'operativita' degli accordi di  cui  al  comma  1  e  ogni  altra
modifica delle informazioni precedentemente comunicate. 
  3. Al fine di evitare una  duplicazione  nei  controlli,  la  Banca
d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi
di cui al comma 1 da parte delle competenti  autorita'  di  vigilanza
degli altri Stati membri. 
  4. Le societa'  di  gestione  possono  concludere  accordi  con  le
societa'   che   gestiscono   sistemi   di   controparte    centrale,
compensazione  e  liquidazione  di  Stati   extracomunitari   purche'
assoggettati a misure di  vigilanza  equivalenti  a  quelle  previste
dall'ordinamento  italiano  e  previa  stipula  di  accordi  con   le
corrispondenti autorita'  estere  per  lo  scambio  di  informazioni.
L'operativita'  dell'accordo  e'  subordinata  alla  verifica   della
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del
TUF. A tal fine le societa' di gestione comunicano le informazioni di
cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2, del gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  vedasi
          nota alle premesse.