Art. 16 Accordi fra societa' di gestione e sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro 1. Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di accordo con le societa' che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'operativita' dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni: a) i termini ed i contenuti dell'accordo; b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato; c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. 2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1, le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operativita' degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate. 3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 4. Le societa' di gestione possono concludere accordi con le societa' che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purche' assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere per lo scambio di informazioni. L'operativita' dell'accordo e' subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del TUF. A tal fine le societa' di gestione comunicano le informazioni di cui al comma 1.
Note all'art. 16: - Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.