Art. 17 
 
 
                        Vigilanza sui mercati 
 
  1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli  di
Stato  avendo  riguardo  all'efficienza  complessiva  del  mercato  e
all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. 
  2. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di  cui  al
titolo I-bis della parte V del TUF e di tutte le  altre  disposizioni
emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. 
  3. Le societa' di gestione forniscono alla Banca  d'Italia  e  alla
Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e  all'attivita'
svolta dagli operatori sul mercato. 
  4. La Banca d'Italia, con  le  modalita'  e  nei  termini  da  essa
stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione  la  comunicazione
anche periodica di dati, notizie, atti e documenti  nonche'  eseguire
ispezioni presso le medesime societa' e  richiedere  l'esibizione  di
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 
  5. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate
nel precedente comma 1, puo' richiedere ai  partecipanti  al  mercato
dati e notizie sull'attivita' svolta.  Agli  operatori,  diversi  dai
soggetti abilitati,  e  ai  partecipanti  comunitari  in  via  remota
ammessi alle negoziazioni sui  mercati  all'ingrosso  dei  titoli  di
Stato si applicano gli articoli 8, comma 1, del  TUF  in  materia  di
vigilanza informativa e 10, comma 1, del TUF in materia di  vigilanza
ispettiva. Nel caso dei partecipanti in via remota, la Banca d'Italia
informa l'autorita' competente dello  Stato  membro  di  origine  del
partecipante e la Consob. 
  6. La Banca d'Italia informa  tempestivamente  il  Ministero  delle
irregolarita' riscontrate nello svolgimento della  sua  attivita'  di
vigilanza. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta la rubrica del titolo I-bis,  della  Parte
          V, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo  1998,  n.
          71,  S.O.:  «Titolo   I-bis   -   Abuso   di   informazioni
          privilegiate e manipolazione del mercato». 
              - Si riporta il titolo della  direttiva  2003/6/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  28  gennaio  2003:
          «Direttiva  2003/6/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del  28  gennaio  2003,  relativa  all'abuso  di
          informazioni privilegiate e alla manipolazione del  mercato
          (abusi di mercato) (Gazzetta ufficiale  n.  L  096  del  12
          aprile 2003 pag. 0016 - 0025)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma  1,  del  gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia
          e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle  rispettive
          competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di  dati
          e notizie e la trasmissione di  atti  e  documenti  con  le
          modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1,  del  gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca  d'Italia
          e  la  Consob   possono,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze e in armonia con  le  disposizioni  comunitarie,
          effettuare  ispezioni   e   richiedere   l'esibizione   dei
          documenti e il compimento  degli  atti  ritenuti  necessari
          presso i soggetti abilitati.».