Art. 17 Vigilanza sui mercati 1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. 2. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-bis della parte V del TUF e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. 3. Le societa' di gestione forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato. 4. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti nonche' eseguire ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 5. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate nel precedente comma 1, puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attivita' svolta. Agli operatori, diversi dai soggetti abilitati, e ai partecipanti comunitari in via remota ammessi alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato si applicano gli articoli 8, comma 1, del TUF in materia di vigilanza informativa e 10, comma 1, del TUF in materia di vigilanza ispettiva. Nel caso dei partecipanti in via remota, la Banca d'Italia informa l'autorita' competente dello Stato membro di origine del partecipante e la Consob. 6. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza.
Note all'art. 17: - Si riporta la rubrica del titolo I-bis, della Parte V, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.: «Titolo I-bis - Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato». - Si riporta il titolo della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003: «Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12 aprile 2003 pag. 0016 - 0025)». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.».