Art. 18 
 
 
                       Informativa alla Consob 
 
  1. La Consob accerta che sui mercati  all'ingrosso  dei  titoli  di
Stato  sia  assicurata  un'adeguata   e   corretta   informativa   ai
partecipanti e agli altri investitori. 
  2. Si applica l'articolo 76, comma 2-quater, del TUF. 
  3. La  Consob  informa  tempestivamente  il  Ministro  e  la  Banca
d'Italia delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della  sua
attivita' di vigilanza. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il riferimento all'art. 76, comma  2-quater,  del
          gia' citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58
          vedasi nota alle premesse.