Art. 18 Informativa alla Consob 1. La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli altri investitori. 2. Si applica l'articolo 76, comma 2-quater, del TUF. 3. La Consob informa tempestivamente il Ministro e la Banca d'Italia delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza.
Note all'art. 18: - Per il riferimento all'art. 76, comma 2-quater, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.