Art. 19 
 
 
                Vigilanza sulle societa' di gestione 
 
  1. Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca
d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri  di  cui  al  precedente
articolo  17.  Gli  stessi  poteri  possono  essere  esercitati   nei
confronti  degli  altri  soggetti  coinvolti   nell'attivita'   della
societa' di gestione. A tal fine, la Banca  d'Italia  puo'  procedere
anche ad audizioni personali.  La  Banca  d'Italia  puo'  autorizzare
revisori dei conti o  esperti  a  procedere  a  verifiche  presso  le
societa' di gestione; le relative  spese  sono  poste  a  carico  del
soggetto ispezionato. 
  2. La Banca d'Italia,  con  proprio  provvedimento,  individua  gli
adempimenti  informativi  delle  societa'  di  gestione  nei   propri
confronti. 
  3. In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta,  per
le finalita' di efficienza complessiva  del  mercato  e  di  ordinato
svolgimento delle  negoziazioni,  i  provvedimenti  necessari,  anche
sostituendosi alla societa' di gestione. 
  4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che
le  modificazioni  statutarie  delle   societa'   di   gestione   non
contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si
puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel  registro  delle
imprese se non consti tale verifica. 
  5. La Banca  d'Italia  vigila  affinche'  la  regolamentazione  del
mercato sia idonea  ad  assicurare  l'effettivo  conseguimento  delle
finalita' di cui al precedente comma 3. 
  6. Il Ministero,  su  proposta  della  Banca  d'Italia  sentita  la
Consob, puo' richiedere alla societa'  di  gestione  modifiche  della
regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni
riscontrate nell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 5. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il  riferimento  all'art.  61,  del  gia'  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  vedasi  nota
          alle premesse.