Art. 19 Vigilanza sulle societa' di gestione 1. Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri di cui al precedente articolo 17. Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attivita' della societa' di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le societa' di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato. 2. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, individua gli adempimenti informativi delle societa' di gestione nei propri confronti. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' di efficienza complessiva del mercato e di ordinato svolgimento delle negoziazioni, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione. 4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. 5. La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' di cui al precedente comma 3. 6. Il Ministero, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, puo' richiedere alla societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 5.
Note all'art. 19: - Per il riferimento all'art. 61, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.