Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto si intendono per: 
    a) «TUF»: Testo  unico  della  finanza,  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
    b) «Ministro/Ministero»: Ministro/Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    c) «Mercato regolamentato all'ingrosso di titoli  di  Stato»:  il
sistema multilaterale che consente  o  facilita  l'incontro,  al  suo
interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, ammessi
alla negoziazione conformemente alle regole del  mercato  stesso,  in
modo da dare luogo a  contratti  negoziati  all'ingrosso,  e  che  e'
gestito da una  societa'  di  gestione,  e'  autorizzato  e  funziona
regolarmente; 
    d) «Societa' di gestione»: le societa' di gestione di un  mercato
regolamentato  all'ingrosso  di  titoli  di  Stato  autorizzate   dal
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 66  del
TUF; 
    e) «Sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di  titoli
di Stato»: il sistema multilaterale che consente l'incontro,  al  suo
interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, in modo
da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso; 
    f) «Clienti professionali»: i soggetti indicati nell'allegato  II
della direttiva 2004/39/CE (MiFID); 
    g) «Sedi di negoziazione»: i  mercati  regolamentati,  i  sistemi
multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori  sistematici  di
cui all'articolo 1 del TUF; 
    h) «Market  maker»:  il  soggetto  che  si  propone  sui  mercati
regolamentati e sui sistemi multilaterali di  negoziazione,  su  base
continua,  come  disposto  a  negoziare  in   contropartita   diretta
acquistando  e  vendendo  strumenti  finanziari  ai  prezzi  da  esso
definiti (articolo 1, comma 5-quater, del TUF); 
    i) «Specialisti»: gli specialisti in titoli di Stato italiani; 
    l) «Elenco»: l'elenco degli specialisti; 
    m) «Lista»: la lista dei  mercati  regolamentati  e  dei  sistemi
multilaterali di negoziazione di titoli di Stato ammissibili  per  la
valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti; 
    n) «Decreto dirigenziale mercati»: decreto del dirigente generale
del  debito  pubblico  concernente  la  selezione   delle   sedi   di
negoziazione   all'ingrosso   ammissibili    per    la    valutazione
dell'attivita' svolta dagli specialisti; 
    o) «Decreto  dirigenziale  specialisti»:  decreto  del  dirigente
generale del debito pubblico concernente  la  selezione,  tra  quelle
ammissibili,  delle  sedi  di  negoziazione   all'ingrosso   su   cui
effettuare la valutazione  degli  specialisti  in  titoli  di  Stato,
nonche' la selezione e la valutazione degli specialisti stessi. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  gia'  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente   decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) «Legge fallimentare»: il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) «Consob»: la commissione nazionale per le societa'
          e la Borsa; 
                d)  «Isvap»:  l'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
                e) «Societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):  l'
          impresa,  diversa  dalle  banche   e   dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell' elenco previsto dall'art. 107 del
          testo unico bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                f) «Impresa di investimento comunitaria»:  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  «Impresa   di   investimento   extracomunitaria»:
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) «Imprese di investimento»: le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i) «Societa' di investimento  a  capitale  variabile»
          (SICAV): la societa' per azioni a  capitale  variabile  con
          sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; 
                j) «Fondo  comune  di  investimento»:  il  patrimonio
          autonomo,  suddiviso  in  quote,  di  pertinenza   di   una
          pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
          del fondo, sia aperto  che  chiuso,  puo'  essere  raccolto
          mediante una o piu' emissioni di quote; 
                k) «Fondo aperto»: il fondo comune di investimento  i
          cui partecipanti hanno diritto di  chiedere,  in  qualsiasi
          tempo,  il  rimborso  delle  quote  secondo  le   modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo; 
                l) «Fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
          cui il diritto al rimborso delle quote  viene  riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; 
                m)  «Organismi   di   investimento   collettivo   del
          risparmio» (O.I.C.R.): i fondi comuni di investimento e  le
          SICAV; 
                n) «Gestione collettiva del risparmio»:  il  servizio
          che si realizza attraverso: 
                  1) la promozione, istituzione e  organizzazione  di
          fondi  comuni  d'investimento   e   l'amministrazione   dei
          rapporti con i partecipanti; 
                  2) la  gestione  del  patrimonio  di  O.I.C.R.,  di
          propria  o  altrui  istituzione,  mediante   l'investimento
          avente ad oggetto strumenti finanziari,  crediti,  o  altri
          beni mobili o immobili; 
                o) «Societa' di gestione del risparmio» (S.G.R.):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  «Societa'  di   gestione   armonizzata»:   la
          societa' con sede legale e direzione generale in uno  Stato
          membro diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi  della
          direttiva  in  materia   di   organismi   di   investimento
          collettivo, a prestare il servizio di  gestione  collettiva
          del risparmio; 
                p) «Societa' promotrice»: la  S.G.R.  che  svolge  l'
          attivita' indicata nella lettera n), numero 1); 
                q)  «Gestore»:  la  S.G.R.  che  svolge   l'attivita'
          indicata nella lettera n), numero 2); 
                r)  «Soggetti  abilitati»:  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese di investimento  extracomunitarie,  le  S.G.R.,  le
          societa' di gestione  armonizzate,  le  Sicav  nonche'  gli
          intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'
          art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane,  le
          banche comunitarie con succursale in  Italia  e  le  banche
          extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei  servizi  o
          delle attivita' di investimento; 
                s) «Servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine; 
                t) «Offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) «Prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) «Offerta pubblica di acquisto o di scambio»:  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiori  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w) «Emittenti quotati»: i soggetti italiani o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
                w-bis) «Prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
                w-ter) «Mercato regolamentato»: sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
                w-quater) «Emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine»: 
                  1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede in uno  Stato  non  appartenente  alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in  Italia  o  i  cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro come Stato membro  d'origine.  La  scelta
          resta valida per almeno tre anni, salvo il caso  in  cui  i
          valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi  alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea. 
              1-bis. Per «Valori mobiliari» si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
                a) le azioni di societa' e altri  titoli  equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario; 
                b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
                c) qualsiasi altro titolo normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  «Strumenti  del  mercato   monetario»   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per «Strumenti finanziari» si intendono: 
                a) valori mobiliari; 
                b) strumenti del mercato monetario; 
                c) quote di un organismo di  investimento  collettivo
          del risparmio; 
                d)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («Future»),  «Swap»,  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati connessi a  valori  mobiliari,  valute,  tassi  di
          interesse o rendimenti,  o  ad  altri  strumenti  derivati,
          indici finanziari o misure finanziarie che  possono  essere
          regolati con consegna fisica del sottostante  o  attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti; 
                e)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («Future»),  «Swap»,  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto; 
                f)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati («Future»), «Swap» e altri contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
                g)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («Future»),  «Swap»,  contratti  a
          termine («Forward») e altri contratti derivati  connessi  a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
                h)  strumenti  derivati  per  il  trasferimento   del
          rischio di credito; 
                i) contratti finanziari differenziali; 
                j)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («Future»),  «Swap»,  contratti  a
          termine sui tassi d' interesse e altri  contratti  derivati
          connessi a  variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua: 
                a) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
                b) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
                3. Per «Strumenti finanziari derivati»  si  intendono
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere  d),
          e), f), g), h), i) e j), nonche' gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. 
              5.  Per  «Servizi  e  attivita'  di  investimento»   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
                c-bis) collocamento  senza  assunzione  a  fermo  ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per «Negoziazione per conto proprio» si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per «Internalizzatore sistematico» si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per «Market maker» si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per «Gestione di portafogli» si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini  nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per «Consulenza in materia di  investimenti»
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per «Gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione»   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              6. Per «Servizi accessori» si intendono: 
                a)  la  custodia  e  amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
                b) la locazione di cassette di sicurezza; 
                c) la concessione di finanziamenti  agli  investitori
          per consentire loro di effettuare un'operazione relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
                f) la ricerca in materia di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
                g) l'intermediazione in cambi, quando collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
                g-bis) le  attivita'  e  i  servizi  individuati  con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per «Partecipazioni» si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti.».