Art. 21 Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato 1. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono: a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonche' criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini; b) regole trasparenti concernenti i criteri per l'individuazione dei titoli che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi; c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2 del TUF; si applica l'articolo 13, comma 2; d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti; e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione. 2. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresi' a: a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati; b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilita' per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema; c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato; d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia in merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione. 3. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adempiono agli obblighi in tema di esternalizzazione di attivita' aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previsti dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF. 4. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicita', anche tramite il proprio sito internet, alle regole di funzionamento del sistema gestito.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le S.I.M. e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all' esercizio dei medesimi servizi e attivita' possono operare nei mercati regolamentati italiani. 2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni: a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita'; b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione; c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere. 3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrita' dei mercati.». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali). - 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.». - Si riporta il testo dell'art.77-bis, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). - 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di: a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni; b) ammissione di strumenti finanziari; c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti; d) accesso al sistema; e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema. 2. La Consob: a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione; b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie. 3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri. 4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'art. 70-ter, commi 1 e 2. 5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1. 6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».