Art. 22 
 
Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da  parte
  dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso 
  1. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia
e alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione  ed  in
occasione  di  ogni   successivo   cambiamento   nelle   informazioni
comunicate, i seguenti elementi informativi: 
    a)  l'elenco  dei  titoli  e   degli   operatori   ammessi   alla
negoziazione nei sistemi gestiti; 
    b) le regole di funzionamento del sistema; 
    c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrita'
del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni; 
    d) le informazioni in  tema  di  esternalizzazione  di  attivita'
aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste
dal regolamento emanato dalla Consob ai  sensi  dell'articolo  77-bis
del TUF. 
  2. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un
sistema multilaterale  di  negoziazione,  almeno  una  volta  l'anno,
sottopongono alla Banca d'Italia e alla  Consob  il  piano  di  audit
relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche  e  informatiche
rilevanti  per  la   prestazione   dell'attivita'   di   investimento
esercitata, con particolare  riferimento  alle  misure  di  sicurezza
informatica poste in essere e alle procedure di continuita' operativa
previste. 
  3. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla
Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche  di  cui  al
comma 2, unitamente  alle  misure  adottate  e  da  adottare  per  la
rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi  tempi
di attuazione. 
  4. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza  indugio  alla
Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle  regole
dei sistemi gestiti,  le  condizioni  di  negoziazione  anormali.  Si
applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 65, del TUF. 
  5. Ai soggetti abilitati e alle societa' di gestione che gestiscono
sistemi multilaterali  di  negoziazione  si  applicano  i  precedenti
articoli 16 e 20. 
  6.  Agli  operatori  ammessi  alle  negoziazioni  in   un   sistema
multilaterale di negoziazione, diversi  dai  soggetti  abilitati,  si
applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del TUF. 
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 223 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il riferimento all'art. 77-bis, del  gia'  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  vedasi  nota
          all'art. 21. 
              - Per il  riferimento  all'art.  65,  del  gia'  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  vedasi  nota
          alle premesse. 
              - Per il riferimento agli articoli 8, comma  1,  e  10,
          comma 1, del gia' citato decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58 vedasi nota all'art. 17.