Art. 22 Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso 1. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi: a) l'elenco dei titoli e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti; b) le regole di funzionamento del sistema; c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrita' del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni; d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attivita' aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF. 2. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia e alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell'attivita' di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuita' operativa previste. 3. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. 4. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 65, del TUF. 5. Ai soggetti abilitati e alle societa' di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione si applicano i precedenti articoli 16 e 20. 6. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del TUF. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223
Note all'art. 22: - Per il riferimento all'art. 77-bis, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota all'art. 21. - Per il riferimento all'art. 65, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse. - Per il riferimento agli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota all'art. 17.