Art. 23 
 
 
               Specialisti in titoli di Stato italiani 
 
  1. Il Ministero, in relazione alle esigenze connesse alla  gestione
del debito pubblico, seleziona gli specialisti tra i market maker  in
titoli di  Stato  italiani,  residenti  nell'Unione  europea,  aventi
natura di banca o di impresa di investimento,  operanti  sui  mercati
regolamentati  e/o  sui   sistemi   multilaterali   di   negoziazione
all'ingrosso  con  sede  legale  nell'Unione  europea.  Il  Ministero
seleziona gli operatori tra coloro che  ne  facciano  domanda  e  che
soddisfino i requisiti di cui al successivo  comma  2  e  li  iscrive
nell'elenco, istituito e reso pubblico dallo stesso Ministero. 
  2. I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco sono  i
seguenti: 
    a)  possesso  di   una   struttura   organizzativa   idonea   per
un'efficiente partecipazione al  mercato  primario  e  alle  sedi  di
negoziazione all'ingrosso nonche' per un'efficiente distribuzione dei
titoli di Stato italiani presso gli investitori finali; 
    b) partecipazione efficiente al mercato primario  dei  titoli  di
Stato italiani, in termini di qualita', continuita' e quantita',  con
una aggiudicazione minima su base annua di una quota non inferiore al
tre per cento dell'ammontare nominale complessivo collocato in  asta,
calcolata tenendo conto delle caratteristiche finanziarie dei  titoli
sottoscritti; 
    c)  partecipazione   efficiente   alle   sedi   di   negoziazioni
all'ingrosso dei titoli di Stato italiani in termini di contributo al
volume degli scambi, alla liquidita' e alla profondita' del  mercato,
mediante la formulazione, su base  continuativa,  di  quotazioni,  in
acquisto e in vendita, impegnative e competitive in termini di prezzo
e di quantita'. 
  3. I criteri e le modalita' utilizzati  per  la  valutazione  e  il
monitoraggio dell'attivita' degli specialisti, ai fini della verifica
del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, sono specificati
con il decreto dirigenziale specialisti. 
  4. Il Ministero accoglie la  richiesta  di  iscrizione  nell'elenco
avendo accertato che l'operatore richiedente soddisfi i requisiti  di
struttura di cui al comma 2, lettera a). L'iscrizione nell'elenco  e'
subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti  di  efficienza,
di cui rispettivamente alle lettere b)  e  c)  del  citato  comma  2,
effettuata nel corso di un periodo di osservazione stabilito  secondo
le modalita' indicate nel decreto dirigenziale specialisti. 
  5. Il  Ministero,  sulla  base  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti di cui al comma  2,  aggiorna  l'elenco  in  ragione  della
iscrizione ed esclusione degli operatori. 
  6. L'esclusione degli operatori dall'elenco puo'  avvenire  qualora
venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2,  valutati  secondo  i
criteri specificati nel decreto dirigenziale specialisti, ovvero  per
gravi  motivi,  nel  caso  di  comportamenti  che   contrastino   con
l'efficienza complessiva del mercato  o  con  l'ordinato  svolgimento
delle negoziazioni. Nel provvedimento di esclusione  e'  definito  il
periodo di sospensione dopo il quale l'operatore escluso  dall'elenco
puo' presentare nuova domanda d'iscrizione che  comunque  non  potra'
essere inferiore all'anno. 
  7. Il Ministero, in relazione alle esigenze di gestione del  debito
pubblico, puo' stabilire con il decreto dirigenziale  specialisti  il
numero massimo di operatori ammessi all'iscrizione nell'elenco. 
  8. Il decreto dirigenziale specialisti definisce altresi' i criteri
per la valutazione dell'attivita' di negoziazione e  della  capacita'
di distribuzione non comprese nella valutazione di cui  al  comma  2,
lettera c), nonche' eventuali e ulteriori criteri per la  valutazione
di attivita' a supporto della gestione del debito pubblico. 
  9. Il Ministero puo' autorizzare,  dietro  motivata  richiesta,  il
trasferimento della qualifica di specialista da  un  soggetto  ad  un
altro nel caso in cui il soggetto subentrante nell'elenco  appartenga
allo stesso gruppo del soggetto uscente o derivi da  un  processo  di
trasformazione  societaria,  fusione   o   acquisizione   che   abbia
interessato il  soggetto  uscente,  e  purche'  il  soggetto  cui  e'
trasferita la  qualifica  di  specialista  soddisfi  i  requisiti  di
iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a).  Le
modalita' per il trasferimento della qualifica  di  specialista  sono
specificate nel decreto dirigenziale specialisti. 
  10.  Le  sedi  di  negoziazione  all'ingrosso  ammissibili  per  la
valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti di cui  al  comma
2, lettera c) sono  individuate  tra  i  mercati  regolamentati  e  i
sistemi multilaterali di negoziazione dei titoli di  Stato  residenti
nell'Unione europea  che,  dietro  presentazione  di  candidatura  al
Ministero: 
    a) siano gestiti da societa' dotate di  un  capitale  minimo  non
inferiore a cinque milioni di euro; 
    b) si configurino come sedi di negoziazione all'ingrosso. Ove  le
regole del mercato  regolamentato  o  del  sistema  multilaterale  di
negoziazione  non  la  prevedano,  la  quantita'  minima  negoziabile
adeguata alla tipologia di negoziazioni e alle caratteristiche  degli
strumenti  finanziari  e'  desunta  sulla  base  dell'evidenza  della
dimensione dei contratti conclusi rilevati  durante  un  periodo,  di
durata congrua, precedente alla presentazione della candidatura; 
    c)  garantiscano  condizioni  di   accesso   basate   su   regole
trasparenti, non discriminatorie e informate a criteri oggettivi; 
    d) prevedano per gli operatori un sistema di obblighi in  termini
di quotazione e scambio adeguato per numero e  tipologia  di  titoli,
parametri di continuita' e qualita'  nonche'  un  sistema  di  misure
adottabili in caso di inadempimento; 
    e)   adottino   adeguati   regimi   di    trasparenza    pre    e
post-negoziazione, tenendo conto delle caratteristiche  del  mercato,
dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di
operatori. In particolare, per ogni strumento  negoziato,  sono  rese
disponibili in tempo reale agli operatori  ammessi,  con  riferimento
alla trasparenza pre-negoziazione, informazioni di prezzo e quantita'
relative alle migliori proposte in  acquisto  e  in  vendita  e,  con
riferimento alla trasparenza post-negoziazione, informazioni relative
a prezzi, quantita'  e  orario  dell'ultimo  contratto  concluso  per
ciascuno  strumento  finanziario,  nonche'  a  prezzi   e   quantita'
negoziate nel corso della giornata di mercato fino al  momento  della
rilevazione; 
    f) rendano pubbliche, per quanto possibile  in  tempo  reale,  le
informazioni  pre  e  post-negoziazione  a   condizioni   commerciali
ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili; 
    g) adottino politiche e misure idonee ad assicurare la  sicurezza
e  la  continuita'  operativa  dei  sistemi  anche  in  presenza   di
situazioni critiche; in particolare si impegnino a dare  evidenza  al
Ministero, con frequenza almeno  annuale,  dell'appropriatezza  delle
strutture tecnologiche e, nel  caso  in  cui  siano  state  rinvenute
disfunzioni, a presentare il piano delle azioni  programmate  per  la
loro risoluzione, con specificazione dei tempi di attuazione; 
    h) si impegnino a  comunicare  tempestivamente  al  Ministero  le
infrazioni  significative  alle  regole  e  alle  procedure  da  essi
instaurate e le condizioni di negoziazione anormali; 
    i) ammettano alla quotazione tutti i titoli di Stato italiani  in
circolazione  emessi  sul  mercato   nazionale   e   ammettano   alle
negoziazioni  un  numero  di  operatori   idoneo   a   garantire   la
significativita' dei prezzi di quotazione e scambio; 
    l) si impegnino a sottoscrivere  con  il  Ministero,  secondo  le
modalita'  indicate  nel  decreto  dirigenziale   mercati,   apposita
convenzione che regola l'invio, tempestivo e  su  base  continuativa,
dei dati relativi all'attivita' di quotazione e di  negoziazione  dei
titoli di Stato italiani; 
    m) si impegnino a  comunicare  tempestivamente  al  Ministero  le
decisioni  di  ammissione,  di  sospensione  e  di  esclusione  dalle
negoziazioni degli operatori e dei titoli di Stato italiani. 
  11. Il Ministero iscrive nella lista i mercati  regolamentati  e  i
sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la  valutazione
dell'attivita' svolta dagli specialisti, di cui al comma  2,  lettera
c), le cui societa' di gestione o i soggetti  che  li  gestiscono  ne
facciano domanda, avendo verificato il soddisfacimento dei  requisiti
di cui al comma 10. 
  12. Il mancato rispetto dei requisiti  di  cui  al  comma  10,  che
comprometta il  regolare  ed  efficiente  funzionamento  del  mercato
all'ingrosso dei titoli di Stato,  comporta  la  cancellazione  dalla
lista. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti
che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione cosi'  esclusi
non possono ricandidarsi per l'iscrizione nella lista prima che siano
trascorsi due anni dalla data di esclusione. 
  13. Il Ministero avvia con una frequenza non inferiore a  due  anni
una procedura pubblica per la selezione dei mercati  regolamentati  e
dei sistemi multilaterali di negoziazione da iscriversi nella  lista,
secondo le modalita' indicate del decreto dirigenziale mercati. 
  14. Il Ministero seleziona  dalla  lista,  sulla  base  di  criteri
oggettivi e secondo le modalita' e la frequenza indicate nel  decreto
dirigenziale  mercati,  i   mercati   regolamentati   e   i   sistemi
multilaterali di negoziazione  su  cui  valutare  l'attivita'  svolta
dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c). 
  15.  Gli  specialisti,  le  societa'  di   gestione   dei   mercati
regolamentati e i soggetti che gestiscono  sistemi  multilaterali  di
negoziazione di cui al comma  14  trasmettono,  periodicamente  e  su
richiesta, al Ministero e alla Banca  d'Italia  dati  e  informazioni
sull'attivita' svolta sul mercato dei titoli di  Stato  italiani.  Ai
fini dell'attivita' di valutazione il Ministero puo' richiedere  alla
Banca d'Italia ulteriori dati sull'attivita' svolta dagli specialisti
nelle sedi di negoziazione all'ingrosso, residenti in Italia. 
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 223