Art. 26 
 
 
             Requisiti di trasparenza post-negoziazione 
                      per i soggetti abilitati 
 
  1. I soggetti abilitati che hanno  concluso,  al  di  fuori  di  un
mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione  o
di un internalizzatore sistematico, scambi all'ingrosso su titoli  di
Stato ammessi  a  negoziazione  nei  mercati  regolamentati  italiani
rendono pubbliche almeno le seguenti informazioni: 
    a) giorno e ora di negoziazione; 
    b) identificativo dello strumento finanziario; 
    c) prezzo e quantita' dell'operazione conclusa. 
  2.  Per   le   operazioni   con   un   controvalore   superiore   a
cinquecentomila euro i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le
informazioni  relative  al  giorno   e   all'ora   di   negoziazione,
all'identificativo dello strumento finanziario e  al  prezzo  nonche'
l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia
indicata nel presente comma. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate entro la  fine
del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione e'  stata
conclusa.  Esse  sono  rese  pubbliche   a   condizioni   commerciali
ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili. 
  4. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati
e  dei  sistemi   multilaterali   di   negoziazione,   l'obbligo   di
pubblicazione delle informazioni di cui al comma  1  e'  assolto  dal
soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti. 
  5. Le societa' di  gestione  possono  dare  accesso,  a  condizioni
commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi
che esse utilizzano per divulgare le  informazioni  post-negoziazione
ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare le informazioni di  cui  al
comma 1.