Art. 26 Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati 1. I soggetti abilitati che hanno concluso, al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, scambi all'ingrosso su titoli di Stato ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani rendono pubbliche almeno le seguenti informazioni: a) giorno e ora di negoziazione; b) identificativo dello strumento finanziario; c) prezzo e quantita' dell'operazione conclusa. 2. Per le operazioni con un controvalore superiore a cinquecentomila euro i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonche' l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia indicata nel presente comma. 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione e' stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili. 4. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 e' assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti. 5. Le societa' di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni post-negoziazione ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare le informazioni di cui al comma 1.