Art. 27 Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione 1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali: a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; b) le strutture di un soggetto terzo; c) dispositivi propri. 2. Le societa' di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223