Art. 27 
 
 
        Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione 
 
  1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono  rese  pubbliche  e
accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali: 
    a) le strutture di un  mercato  regolamentato  o  di  un  sistema
multilaterale di negoziazione; 
    b) le strutture di un soggetto terzo; 
    c) dispositivi propri. 
  2. Le societa' di  gestione,  i  soggetti  che  gestiscono  sistemi
multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano  alla
Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da
ogni  cambiamento  intervenuto,  il  canale   di   diffusione   delle
informazioni pre e post-negoziazione utilizzato. 
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 223