Art. 28 Disposizioni finali e transitorie 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, gli operatori principali iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, e dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'articolo 23, comma 1. 2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, avvia una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c). 3. Nelle more della procedura di selezione di cui al comma 2, la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) e' effettuata in regime transitorio secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, nell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) e nel decreto del dirigente generale del debito pubblico n. 74997 del 23 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Il presente regolamento abroga, fatto salvo il regime transitorio di applicazione richiamato al precedente comma 3, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli da 31 a 39 contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) nonche' abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, ed il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 dicembre 2009 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223
Note all'art. 28: - Per il riferimento al decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219 vedasi nota alle premesse. - Si riporta il titolo dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari del debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, S.O.): «33. (R) Specialisti in titoli di Stato.».