Art. 28 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Con l'entrata in vigore  del  presente  decreto,  gli  operatori
principali iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di  Stato
ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999,  n.
219,  e  dell'articolo  33  del  testo   unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di  debito  pubblico  (decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del  30  dicembre  2003)  sono
automaticamente iscritti all'elenco di cui all'articolo 23, comma 1. 
  2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, il Ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, avvia una
procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati  e  dei
sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la  valutazione
dell'attivita' svolta dagli specialisti di cui all'articolo 23, comma
2, lettera c). 
  3. Nelle more della procedura di selezione di cui al  comma  2,  la
valutazione  dell'attivita'  svolta   dagli   specialisti,   di   cui
all'articolo  23,  comma  2,  lettera  c)  e'  effettuata  in  regime
transitorio secondo le disposizioni  contenute  nell'articolo  3  del
decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.  219,  nell'articolo  33  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico (decreto del Presidente della  Repubblica  n.  398
del 30 dicembre 2003) e nel decreto del dirigente generale del debito
pubblico n. 74997 del 23 dicembre 2008 e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  4.  Il  presente  regolamento  abroga,  fatto   salvo   il   regime
transitorio di applicazione richiamato  al  precedente  comma  3,  le
disposizioni regolamentari di cui agli articoli da 31 a 39  contenute
nel testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito pubblico (decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 398 del 30 dicembre 2003) nonche' abroga e sostituisce il  decreto
ministeriale 13 maggio 1999, n. 219,  ed  il  decreto  del  direttore
generale del Tesoro del 26 febbraio 2007. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 dicembre 2009 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 223 
 
          Note all'art. 28: 
              - Per il riferimento al decreto ministeriale 13  maggio
          1999, n. 219 vedasi nota alle premesse. 
              - Si riporta il titolo dell'art.  33  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  del  debito
          pubblico (decreto del Presidente della  Repubblica  n.  398
          del 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          marzo 2004, n. 57, S.O.): «33. (R) Specialisti in titoli di
          Stato.».