Art. 3 Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari 1. Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle concluse tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso di soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta con posizioni proprie ordini per conto di clienti professionali. 2. Sono da considerare sedi di negoziazione all'ingrosso quelle che, in base alle regole del sistema, consentono esclusivamente le negoziazioni di cui al comma 1. 3. Le sedi di negoziazione all'ingrosso prevedono lotti minimi di contrattazione adeguati alle caratteristiche delle negoziazioni e degli strumenti finanziari trattati. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223