Art. 3 
 
 
Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni  all'ingrosso
                       di strumenti finanziari 
 
  1. Sono da considerare negoziazioni  all'ingrosso  quelle  concluse
tra operatori che impegnano posizioni proprie  ovvero,  nel  caso  di
soggetti abilitati, quelle nelle  quali  gli  operatori  eseguono  in
contropartita diretta con  posizioni  proprie  ordini  per  conto  di
clienti professionali. 
  2. Sono da considerare sedi  di  negoziazione  all'ingrosso  quelle
che, in base alle regole del sistema,  consentono  esclusivamente  le
negoziazioni di cui al comma 1. 
  3. Le sedi di negoziazione all'ingrosso prevedono lotti  minimi  di
contrattazione adeguati alle  caratteristiche  delle  negoziazioni  e
degli strumenti finanziari trattati. 
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 223