Art. 4 Risorse finanziarie delle societa' di gestione e determinazione delle attivita' connesse e strumentali 1. Il capitale minimo delle societa' di gestione e' fissato in cinque milioni di euro. 2. Le societa' di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entita' delle operazioni concluse nei mercati nonche' della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti. 3. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato si applicano le disposizioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) emanate ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera b), del TUF.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 2, lettera b), del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "2. La Consob determina con regolamento: b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle societa' di gestione."».