Art. 4 
 
 
           Risorse finanziarie delle societa' di gestione 
       e determinazione delle attivita' connesse e strumentali 
 
  1. Il capitale minimo delle societa'  di  gestione  e'  fissato  in
cinque milioni di euro. 
  2.   Le   societa'    di    gestione    dispongono    al    momento
dell'autorizzazione  e  continuativamente  di   risorse   finanziarie
sufficienti per  rendere  possibile  il  funzionamento  ordinato  dei
mercati  regolamentati  gestiti,  tenendo  conto   della   natura   e
dell'entita' delle operazioni  concluse  nei  mercati  nonche'  della
portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti. 
  3. Ai mercati all'ingrosso di  titoli  di  Stato  si  applicano  le
disposizioni della Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa
(Consob) emanate ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera b),  del
TUF. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 61,  comma  2,  lettera
          b), del gia' citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,
          n. 58: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari). - "2. La Consob determina con regolamento: 
                b) le attivita' connesse e strumentali  a  quelle  di
          organizzazione e gestione dei mercati  che  possono  essere
          svolte dalle societa' di gestione."».