Art. 5 Partecipanti al capitale 1. I soggetti acquirenti e venditori comunicano entro ventiquattro ore alla societa' di gestione gli acquisti e le cessioni di partecipazioni, di cui all'articolo 61, comma 6, del TUF, che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto della societa' di gestione stessa. 2. Le societa' di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilita', in conformita' con quanto previsto dall'articolo 61, comma 5, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. Si applica l'articolo 61, comma 7, del TUF; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del TUF medesimo. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6. 3. Le societa' di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinata dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le societa' di gestione comunicano annualmente al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con indicazione per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale ordinario: a) del numero di azioni con diritto di voto possedute; b) della percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 4. Le societa' di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresi' idonea pubblicita' alle modifiche intervenute nel libro dei soci. 5. Si applica l'articolo 61, comma 8-bis, del TUF.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 6, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle societa' di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla societa' di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5."». - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 5, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale."». - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 7, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-bis."». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - "5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea."». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - "6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo."». - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 8-bis, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'autorita' competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati."».