Art. 6 Esponenti aziendali 1. Le societa' di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob l'identita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonche' dei soggetti che dirigono effettivamente le attivita' e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell'identita' di tali soggetti. Copia del verbale della riunione del competente organo aziendale nell'ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro trenta giorni al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob dalla societa' di gestione. 2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF; il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dai competenti organi della societa' entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia si riserva la facolta', ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonche' l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive. 4. Le societa' di gestione comunicano tempestivamente ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le societa' di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del predetto art. 61, comma 3, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Consob."».