Art. 6 
 
 
                         Esponenti aziendali 
 
  1. Le societa' di gestione comunicano senza indugio  al  Ministero,
alla Banca d'Italia  e  alla  Consob  l'identita'  dei  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  nonche'
dei soggetti che dirigono effettivamente le attivita' e le operazioni
del   mercato   regolamentato,   e   ogni   successivo    cambiamento
nell'identita' di tali soggetti. Copia del verbale della riunione del
competente organo aziendale nell'ambito della quale  le  delibere  di
nomina degli esponenti  aziendali  vengono  assunte  viene  trasmessa
entro trenta giorni al Ministero, alla Banca d'Italia e  alla  Consob
dalla societa' di gestione. 
  2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo   devono   possedere   i   requisiti    di    onorabilita',
professionalita' e indipendenza di cui all'articolo 61, comma 3,  del
TUF; il difetto dei requisiti determina la  decadenza  dalla  carica.
Essa e' dichiarata dai competenti organi della societa' entro  trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto  sopravvenuto.  In
caso d'inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia si riserva  la  facolta',  ove  opportuno,  di
richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il  possesso
dei requisiti di onorabilita', professionalita'  e  indipendenza  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo nonche' l'inesistenza di cause di sospensione dalla  carica
e l'assenza di situazioni impeditive. 
  4. Le societa' di gestione comunicano tempestivamente ogni modifica
nella composizione degli organi sociali.  Salvo  quanto  previsto  al
primo periodo, le societa' di gestione comunicano al Ministero,  alla
Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della  trasmissione  della
documentazione di bilancio, la composizione aggiornata  degli  organi
sociali. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo del predetto art.  61,  comma  3,
          del gia' citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari).  -  "3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Consob,  determina  con  regolamento  i
          requisiti di onorabilita', professionalita' e  indipendenza
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione  e  controllo  nelle  societa'  di  gestione.  Si
          applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza
          e' pronunciata dalla Consob."».