Art. 7 
 
 
                       Regolamento del mercato 
 
  1. L'organizzazione e la  gestione  dei  mercati  all'ingrosso  dei
titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate  da  regolamenti
deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio  di  sorveglianza
delle societa' di gestione, ovvero, qualora le azioni della  societa'
di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal  consiglio
di  amministrazione  o  dal  consiglio  di  gestione  della  societa'
medesima.  I  regolamenti   possono   attribuire   agli   organi   di
amministrazione delle societa'  il  potere  di  dettare  disposizioni
d'attuazione. 
  2. Le  societa'  di  gestione  si  dotano  di  regole  e  procedure
trasparenti e non discrezionali  che  garantiscano  una  negoziazione
corretta ed ordinata nonche'  di  criteri  obiettivi  che  consentano
l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti  disciplinano  in
ogni caso: 
    a) le condizioni e le modalita'  di  ammissione  degli  operatori
alle  negoziazioni,   con   riferimento   anche   ai   requisiti   di
patrimonializzazione, alle caratteristiche organizzative e ai livelli
di operativita'; 
    b)  le  condizioni  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle
negoziazioni, anche con riferimento alle  modalita'  tecniche  ed  al
numero minimo di partecipanti; 
    c) gli obblighi degli operatori nonche' le misure adottabili  nei
confronti degli operatori inadempienti; 
    d) i titoli e i contratti  ammessi,  nonche'  i  criteri  per  la
determinazione dei quantitativi minimi negoziabili; 
    e) le condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione
degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni; 
    f) le modalita' di accertamento, pubblicazione e  diffusione  dei
prezzi, nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata  di
prezzi e quantita' negoziate; 
    g)  le  condizioni  e  le   modalita'   per   la   compensazione,
liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. 
  3. I  regolamenti  di  cui  al  precedente  comma  e  le  eventuali
successive modificazioni ai medesimi sono approvati,  entro  sessanta
giorni,  dal  Ministro,  sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,
verificandone  la  conformita'  al  presente   regolamento   e   alla
disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare l'efficienza
complessiva  del  mercato,  un'adeguata  e  corretta  informativa   e
l'ordinato svolgimento degli scambi. 
  4. Le societa' di gestione danno idonea pubblicita', anche  tramite
il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento  e  alle
relative disposizioni di attuazione.