Art. 7 Regolamento del mercato 1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle societa' di gestione, ovvero, qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della societa' medesima. I regolamenti possono attribuire agli organi di amministrazione delle societa' il potere di dettare disposizioni d'attuazione. 2. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta ed ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti disciplinano in ogni caso: a) le condizioni e le modalita' di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche ai requisiti di patrimonializzazione, alle caratteristiche organizzative e ai livelli di operativita'; b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni, anche con riferimento alle modalita' tecniche ed al numero minimo di partecipanti; c) gli obblighi degli operatori nonche' le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti; d) i titoli e i contratti ammessi, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili; e) le condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni; f) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantita' negoziate; g) le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. 3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformita' al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. 4. Le societa' di gestione danno idonea pubblicita', anche tramite il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento e alle relative disposizioni di attuazione.