Art. 9 
 
 
     Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della
societa' di gestione, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  che  si  pronunciano  entro
trenta giorni dalla  richiesta,  autorizza  l'esercizio  dei  mercati
quando: 
    a) la societa' di gestione  dimostra  di  possedere  i  requisiti
previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del TUF e dalle relative
disposizioni di attuazione; 
    b) la societa'  ha  presentato  un  programma  di  attivita'  che
illustri i tipi di attivita' previsti e  la  struttura  organizzativa
della societa' di gestione; 
    c) il regolamento della societa' di gestione e'  stato  approvato
ai sensi del precedente articolo 7. 
  2.  Ove  il  Ministero  richieda  informazioni  complementari  alla
societa'  di  gestione  del  mercato,  i  termini  di  cui  al  comma
precedente sono  interrotti  e,  dalla  data  di  ricezione  di  tali
informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 61, commi 2, 3, 4 e  5,
          del gia' citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari). - 2. La Consob determina con regolamento: 
                a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione; 
                b) le attivita' connesse e strumentali  a  quelle  di
          organizzazione e gestione dei mercati  che  possono  essere
          svolte dalle societa' di gestione. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Consob,  determina  con  regolamento  i  requisiti   di
          onorabilita', professionalita' e indipendenza dei  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13,
          comma 2. In caso di inerzia  la  decadenza  e'  pronunciata
          dalla Consob. 
              4. Il regolamento previsto dal comma  3  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 3. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Consob,  determina  con  regolamento  i  requisiti   di
          onorabilita' dei partecipanti al capitale.».