Art. 9 Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato 1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della societa' di gestione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando: a) la societa' di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione; b) la societa' ha presentato un programma di attivita' che illustri i tipi di attivita' previsti e la struttura organizzativa della societa' di gestione; c) il regolamento della societa' di gestione e' stato approvato ai sensi del precedente articolo 7. 2. Ove il Ministero richieda informazioni complementari alla societa' di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - 2. La Consob determina con regolamento: a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione; b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle societa' di gestione. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Consob. 4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 3. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale.».