Art. 20 Controllo della qualita' 1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualita' almeno ogni sei anni. 2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualita' almeno ogni tre anni. 3. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonche' di una formazione specifica in materia di controllo della qualita'. 4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la societa' di revisione legale oggetto del controllo. 5. Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformita' ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonche' del sistema interno di controllo della qualita' nella societa' di revisione legale. 6. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. 7. Il revisore legale e la societa' di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 6, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26. 8. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con proprio provvedimento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualita', per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6. 9. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualita', per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, da' attuazione con regolamento, alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.
Note all'art. 20: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.