Art. 24 
 
 
      Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  quando  accerta
irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale  e
nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle  informazioni  di
cui all'articolo 7, puo', tenendo conto della loro gravita': 
    a) applicare al revisore legale  o  alla  societa'  di  revisione
legale  una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   mille   a
centocinquantamila euro; 
    b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque
anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale  sono
ascrivibili le irregolarita'; 
    c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale; 
    d) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale
di accettare nuovi incarichi di revisione legale  dei  conti  per  un
periodo non superiore a tre anni; 
    e) cancellare dal Registro il revisore  legale,  la  societa'  di
revisione o il responsabile della revisione legale. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   dispone   la
cancellazione dal Registro dei revisori  legali,  della  societa'  di
revisione o  del  responsabile  della  revisione  legale  quando  non
ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.