Art. 5 
 
 
                         Formazione continua 
 
  1. Gli iscritti nel  Registro  e  gli  iscritti  nel  registro  del
tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento  professionale,
finalizzati al perfezionamento e  al  mantenimento  delle  conoscenze
teoriche  e  delle  capacita'  professionali,  secondo  le  modalita'
stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalita' con  cui
la formazione continua puo' essere  svolta  presso  societa'  o  enti
dotati di un'adeguata struttura  organizzativa  e  secondo  programmi
accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la
Consob.